Il d.P.R. del 30 aprile 1999 attualmente è il decreto portante del recepimento italiano della Direttiva Ascensori 95/16/CE. Esso ha subito negli anni modifiche ed aggiornamenti principalmente per due motivi:
- attraverso il d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214 di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE , che ha classificato come ascensore solo quelli che hanno una velocità superiore a 0,15 m/sec e classificando come “macchina” quelli che hanno una velocità inferiore (piattaforma elevatrici e miniascensori)
- attraverso il recentissimo d.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 (vedi post precedente) per chiudere l’infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE. Ma non solo, il nuovo decreto ha inteso riorganizzare l’iter burocratico relativo agli ascensori e montacarichi, con spazi ridotti in fossa e/o in testata.
Analizziamo da vicino la nuova procedura per la "deroga" relativa agli impianti con fossa e testata ridotta.
Occorre innanzitutto precisare che in molti casi, in particolare, in edifici preesistenti, non esiste la possibilità di installare nuovi ascensori a causa dell’assenza di spazi per realizzare la fossa dell’ascensore (di norma profonda oltre un metro) e per ottenere spazi in testata all’ultima fermata (di norma oltre un metro dall’altezza della cabina). Tali spazi sono di sicurezza per gli operatori addetti alla manutenzione, per evitare rischi di schiacciamento.
Tali difficoltà negli anni passati ha costretto molti proprietari/condomini ha rinunciare alla installazione degli ascensori anche in gravi situazioni di superamento delle barriere architettoniche. Da qualche anno la tecnologia ascensoristica, però, sta consentendo, mediante suppletivi controlli sulla sicurezza degli operatori, di realizzare ascensori con “fossa e/o testata” ridotta (anche sino a 20-30 cm). La Direttiva Ascensori aveva già tenuto conto di ciò (punto 2.2 dell’Allegato I) affermando, che qualora fosse stato necessario ricorrere a tali innovazioni, si sarebbe potuto “derogare” alle fosse e testate normali, mediante una procedura autorizzativa (Deroga) rilasciata,in Italia, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Prima dell’entrata in vigore del recente d.P.R. 8/2015, non poche sono state le difficoltà attuative della possibilità offerta dalla Direttiva: ambito di applicazione (edifici preesistenti o anche quelli nuovi); abusi da parte di alcune imprese ascensoristiche multinazionali; procedura non chiara con varie circolari di delucidazione; grossi ritardi (anche più di 6 mesi!) nel rilascio delle “deroghe” da parte del Ministero; tant’è che oggi, nonostante ci siano in Italia moltissimi casi di questo tipo, le “deroghe” concesse si riducono a poche centinaia all’anno.
La seconda parte del Il d.P.R. 8/2015, intende mettere fine a questa situazione attraverso l’introduzione nel d.P.R. 162/99 dell’art. 17 bis (“Accordo preventivo per la installazione di impianti ascensori in deroga”).
Per chiarezza espositiva riportiamo il testo dell’art. 17 bis: -
1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatorie manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, e' realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità' delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
b) quando lo stesso e' necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.».
2bis. La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e' stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In conclusione oggi il nuovo d.P.R. 8/2015 prevede da subito la modifica al d.P.R. 162/99 per quanto concerne l’estensione di validità anche agli ascensori in servizio pubblico, mentre occorre attendere il decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la documentazione da presentare all’Organismo Notificato, per gli impianti in edifici preesistenti con ridotti spazi in fossa e testata.
Per approfondimenti:
- d.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8
- d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
- d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214
- Direttiva Ascensori 95/16/Ce
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
Consultare anche il mio ultimo testo:
FORNASARI E., Ascensori e impianti di sollevamento-tecnologia, legislazione e norme tecniche del trasporto verticale, MAGGIOLI, 2014
- attraverso il d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214 di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE , che ha classificato come ascensore solo quelli che hanno una velocità superiore a 0,15 m/sec e classificando come “macchina” quelli che hanno una velocità inferiore (piattaforma elevatrici e miniascensori)
- attraverso il recentissimo d.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 (vedi post precedente) per chiudere l’infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE. Ma non solo, il nuovo decreto ha inteso riorganizzare l’iter burocratico relativo agli ascensori e montacarichi, con spazi ridotti in fossa e/o in testata.
Esempio di impianto speciale con fossa ridotta (brevetto ingegner Enzo Fornasari) |
Occorre innanzitutto precisare che in molti casi, in particolare, in edifici preesistenti, non esiste la possibilità di installare nuovi ascensori a causa dell’assenza di spazi per realizzare la fossa dell’ascensore (di norma profonda oltre un metro) e per ottenere spazi in testata all’ultima fermata (di norma oltre un metro dall’altezza della cabina). Tali spazi sono di sicurezza per gli operatori addetti alla manutenzione, per evitare rischi di schiacciamento.
Tali difficoltà negli anni passati ha costretto molti proprietari/condomini ha rinunciare alla installazione degli ascensori anche in gravi situazioni di superamento delle barriere architettoniche. Da qualche anno la tecnologia ascensoristica, però, sta consentendo, mediante suppletivi controlli sulla sicurezza degli operatori, di realizzare ascensori con “fossa e/o testata” ridotta (anche sino a 20-30 cm). La Direttiva Ascensori aveva già tenuto conto di ciò (punto 2.2 dell’Allegato I) affermando, che qualora fosse stato necessario ricorrere a tali innovazioni, si sarebbe potuto “derogare” alle fosse e testate normali, mediante una procedura autorizzativa (Deroga) rilasciata,in Italia, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Prima dell’entrata in vigore del recente d.P.R. 8/2015, non poche sono state le difficoltà attuative della possibilità offerta dalla Direttiva: ambito di applicazione (edifici preesistenti o anche quelli nuovi); abusi da parte di alcune imprese ascensoristiche multinazionali; procedura non chiara con varie circolari di delucidazione; grossi ritardi (anche più di 6 mesi!) nel rilascio delle “deroghe” da parte del Ministero; tant’è che oggi, nonostante ci siano in Italia moltissimi casi di questo tipo, le “deroghe” concesse si riducono a poche centinaia all’anno.
La seconda parte del Il d.P.R. 8/2015, intende mettere fine a questa situazione attraverso l’introduzione nel d.P.R. 162/99 dell’art. 17 bis (“Accordo preventivo per la installazione di impianti ascensori in deroga”).
Per chiarezza espositiva riportiamo il testo dell’art. 17 bis: -
1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatorie manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, e' realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità' delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
b) quando lo stesso e' necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.».
2bis. La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e' stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In conclusione oggi il nuovo d.P.R. 8/2015 prevede da subito la modifica al d.P.R. 162/99 per quanto concerne l’estensione di validità anche agli ascensori in servizio pubblico, mentre occorre attendere il decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la documentazione da presentare all’Organismo Notificato, per gli impianti in edifici preesistenti con ridotti spazi in fossa e testata.
Per approfondimenti:
- d.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8
- d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
- d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214
- Direttiva Ascensori 95/16/Ce
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
Consultare anche il mio ultimo testo:
FORNASARI E., Ascensori e impianti di sollevamento-tecnologia, legislazione e norme tecniche del trasporto verticale, MAGGIOLI, 2014