Il d.P.R. del 30
aprile 1999 attualmente è il decreto portante del recepimento italiano della
Direttiva Ascensori 95/16/CE. Esso ha subito negli anni modifiche ed
aggiornamenti principalmente per due motivi:
- attraverso il
d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214 di recepimento della nuova direttiva macchine
2006/42/CE , che ha classificato come ascensore solo quelli che hanno una
velocità superiore a 0,15 m/sec e classificando come “macchina” quelli che
hanno una velocità inferiore (piattaforma elevatrici e miniascensori)
- attraverso il
recentissimo d.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 per chiudere l’infrazione 2011/4064
ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE. Ma non solo, il
nuovo decreto ha inteso riorganizzare l’iter burocratico relativo agli
ascensori e montacarichi, con spazi ridotti in fossa e/o in testata.
Analizziamo da
vicino tale ultima modifica.
a) Risposta alla infrazione 2011/4064
A parere della UE
, la versione originale del d.P.R. 162/99 sottoponeva la installazione e la messa
in servizio degli ascensori pubblici, alla previa valutazione tecnica di un’Apposita Autorità interna, l’USTIF
(Ufficio Speciale Trasporto Impianti a Fune): tale prescrizione avrebbe
duplicato illegittimamente la procedura autorizzativa già disciplinata dalla
Direttiva Ascensori al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della
normativa italiana contenuta nel d.P.R. rispetto alla Dir. 96/16/Ce concerneva la circostanza per cui, ai fini
della “conformità” dell’ascensore, il decreto impone necessariamente
l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81 1 e 2, laddove
ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa, potrebbe essere anche provata con mezzi alternativi
equivalenti, mediante opportuna valutazione dei rischi. Pertanto, il
legislatore comunitario escludeva che la normativa nazionale, potesse subordinare
l’autorizzazione all’impianto ed alla messa in servizio degli ascensori a
procedure di valutazione di ulteriori organi come l’USTIF.
In base a tale
procedura di infrazione il Governo ha proceduto
pertanto ad una modifica del regolamento dpr 162 del 1999, al fine di
includere tutte le tipologie di ascensori, sia pubblici che privati,
abbandonando il D.M. 11.01.2010 (che
regolamentava i ruolo dell’USTIF) e con
esso le prerogative, tutte italiane, dell’USTIF.
Il d.P.R. 8/2015
infatti prevede la modifica di alcuni
articoli del d.P.R. 162/99 “estendendone” la sua validità anche agli impianti
ascensori e montacarichi in servizio pubblico (modifica art. 11 e art. 12), lasciando
la sola verifica periodica alle strutture oggi afferenti all’USTIF (modifica
art. 13).
b) ascensori e montacarichi con spazi
ridotti in fossa e/o in testata
Occorre
innanzitutto precisare che in molti casi, in particolare, in edifici
preesistenti, non esiste la possibilità di installare nuovi ascensori a causa
dell’assenza di spazi per realizzare la fossa dell’ascensore (di norma profonda
oltre un metro) e per ottenere spazi in testata all’ultima fermata (di
norma oltre un metro dall’altezza della cabina). Tali spazi
sono di sicurezza per gli operatori addetti alla manutenzione, per evitare
rischi di schiacciamento.
Tali difficoltà
negli anni passati ha costretto molti proprietari/condomini ha rinunciare alla
installazione degli ascensori anche in gravi situazioni di superamento delle
barriere architettoniche. Da qualche
anno la tecnologia ascensoristica, però,
sta consentendo, mediante suppletivi controlli sulla sicurezza degli
operatori, di realizzare ascensori con
“fossa e/o testata” ridotta (anche sino a 20-30 cm). La Direttiva Ascensori aveva già tenuto conto
di ciò (punto 2.2 dell’Allegato I) affermando,
che qualora fosse stato necessario ricorrere a tali innovazioni, si sarebbe
potuto “derogare” alle fosse e testate normali, mediante una procedura
autorizzativa (Deroga) rilasciata,in
Italia, da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Prima
dell’entrata in vigore del recente d.P.R. 8/2015, non poche sono state le
difficoltà attuative della possibilità offerta dalla Direttiva: ambito di applicazione (edifici
preesistenti o anche quelli nuovi);
abusi da parte di alcune imprese ascensoritiche multinazionali;
procedura non chiara con varie circolari di delucidazione; grossi ritardi
(anche più di 6 mesi!) nel rilascio delle “deroghe” da parte del Ministero; tant’è
che oggi, nonostante ci siano in Italia moltissimi casi di questo tipo, le “deroghe”
concesse si riducono a poche centinaia all’anno.
La seconda parte
del Il d.P.R. 8/2015, intende mettere
fine a questa situazione attraverso l’introduzione nel d.P.R. 162/99 dell’art.
17 bis (“Accordo preventivo per la installazione di impianti ascensori in
deroga”).
Per chiarezza
espositiva riportiamo il testo dell’art. 17 bis: -
1.
Relativamente agli altri mezzi alternativi
appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per
gli operatorie manutentori nei casi
eccezionali in cui
nell'installazione di ascensori
non e' possibile realizzare i
prescritti spazi liberi
o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2
dell'allegato I al presente decreto, e' realizzato:
a) in
edifici e
sistenti, mediante
comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico corredata da
specifica certificazione,
rilasciata da un
organismo accreditato e notificato
ai sensi dell'articolo 9, in merito
all'esistenza delle circostanze
che rendono indispensabile il ricorso
alla deroga, nonché
in merito all'idoneità' delle
soluzioni alternative utilizzate per
evitare il rischio di schiacciamento;
b) quando
lo stesso e'
necessario per edifici
di nuova costruzione, ferma
restando la limitazione ai casi di
impossibilità per motivi di
carattere geologico, mediante
preventivo accordo rilasciato dal
Ministero dello sviluppo economico
entro il termine previsto dalla specifica voce
dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre
2010, n. 272.
2.
Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo
economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a),
corredato di sintetici
elementi di informazione sulle
caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni
della deroga e
sulle soluzioni alternative adottate.».
2bis.
La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della
certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, introdotto dal comma 1,
ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui
all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e' stabilita
con decreto del
Ministro dello sviluppo
economico, di natura non regolamentare, da
adottarsi entro novanta giorni
dalla data di
entrata in vigore
del presente regolamento.
In conclusione
oggi il nuovo d.P.R. 8/2015 prevede da subito la modifica al d.P.R. 162/99 per
quanto concerne l’estensione di validità
anche agli ascensori in servizio pubblico, mentre occorre attendere il decreto
attuativo da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico per la documentazione da presentare all’Organismo
Notificato, per gli impianti in edifici preesistenti con ridotti spazi in fossa
e testata.
Per
approfondimenti:
- d.P.R.
19 gennaio 2015, n. 8
- d.P.R.
30 aprile 1999, n. 162
- d.P.R. 5 ottobre 2010. n. 214
- Direttiva Ascensori 95/16/Ce
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
Consultare anche il mio ultimo testo:
FORNASARI E., Ascensori e impianti di
sollevamento-tecnologia, legislazione e norme tecniche del trasporto verticale,
MAGGIOLI, 2014