domenica 27 settembre 2009

Decreto Scajola: "Inciampo" degli Organismi Notificati?



Il d.m. 23 luglio 2009 sull’adeguamento degli ascensori preesistenti al giugno 1999 è ormai operativo dal 1 settembre. Gli Organismi Notificati sono quasi in riunione permanente per analizzare il decreto e per studiare il comportamento da tenere in occasione delle verifiche straordinarie per il “check-up” degli ascensori. Dalle prime “indiscrezioni” emerge già qualche cosa sulla quale occorre intervenire. Innanzitutto il decreto sembrerebbe prestarsi ad una dubbia interpretazione (art. 2 comma 1): “omissis … l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere utilizzata la norma di buona tecnica piu' recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)”.Prima considerazione:Il compito dell’ingegnere dell’Ente di Controllo non è quello quindi di effettuare l’analisi dei rischi. Essa è stata già effettuata al momento della scrittura della norme En 81-80 ed è contenuta nei documenti del CEN. I rischi sono quelli elencati nei 74 punti della norma e per i quali la norma stessa già fornisce gli adeguamenti necessari di volta in volta. Seconda considerazione:Le tabelle A, B e C devono considerarsi delle tabelle di ”riscontro” del tipo (SI/NO) ed il tecnico verificatore non deve neanche entrare nel merito della soluzione da adottare che spetta alla Ditta Ascensoristica che deve operare nel rispetto della regola dell’Arte (la En 81-80 stessa o equivalente), per la quale se ne assume la responsabilità nei confronti del Proprietario, alla fine unico responsabile dell’intervento in caso di inadeguatezza.Terza considerazione: Il tecnico verificatore non può dare priorità diverse da quelle stabilite dalle tabelle A, B e C.
Un semplice esempio:“Precisione di livellamento e di fermata”: Punto 1 della Tabella A del dm (punto 3 dell’ allegato NA del filtro nazionale dell’EN 81.80). E’ la causa del maggior numero di incidenti (circa il 25% del totale), causa frequente di “inciampo” degli utenti. Il punto 3 del Filtro NA evidenzia che se trattasi di ascensore elettrico con argano-motore ad una sola velocità (priorità “alta”) occorre installare dispositivi per il livellamento di precisione (tipo VVVF) che porti le caratteristiche di fermata a quelli previsti dalla norma EN 81.70; se trattasi di ascensore elettrico con argano-motore a due velocità (priorità “media”) occorre installare comunque un dispositivo di livellamento di precisione (tipo VVVF); se trattasi di ascensore elettrico già provvisto di dispositivo di livellamento o di idraulico occorre verificare che sia rispettata la EN 81-70, altrimenti (priorità “bassa”) occorre intervenire con un nuovo dispositivo.
Per tutti questi casi il d.m. prevede comunque “PRIORITA’ ALTA” senza entrare nel merito. Quindi se ne deduce che in tutti i casi indicati è necessario installare un dispositivo per il livellamento di precisione entro cinque anni dalla verifica straordinaria dell’ENTE.
Ed invece no!
Si va in queste ore ipotizzando che sia l’ingegnere a “valutare” il rischio decidendo, per esempio, nel caso di ascensore a due velocità, di “classificare” lui (SIC!) il livello di priorità, spostando l’adeguamento nella tabella B (entro dieci anni!). Altro esempio analogo si potrebbe fare per i dispositivi di blocco delle porte di piano (punto della Tabella A) (vanno tutti sostituiti!) e per i dispositivi di protezione delle porte di piano (vanno sempre messe le barriere ottiche!). Questi semplici, ma significativi esempi, vogliono essere sintomatici dell’approccio da utilizzare nelle verifiche, sintetizzabile in questi semplici punti chiarificatori: a) l’ ingegnere non valuta i rischi ma verifica quali delle situazioni di rischio già previsti nella norma siano presenti nell’ascensore ;b) le priorità ed i tempi di intervento non sono definiti dall’ingegnere stesso ma dalle Tabelle A, B e C del nuovo d.m. c) la soluzione tecnologica è individuata dalla Ditta manutentrice e non dall’ ingegnere.
Nulla deve cambiare nel comportamento rispetto a quello che già oggi si fa: ad esempio, se l’ingegnere riscontra che i componenti del quadro presentano magnetismi residui, prescrive di eliminarli non prescrive di sostituire il quadro con altro a microprocessori. Allo stesso modo, nel primo caso in esame, occorre prescrivere il rispetto del punto 1 con un dispositivo di livellamento. Poi sarà la ditta a decidere la sostituzione totale del quadro oppure l’aggiunta di un dispositivo “ad hoc”.
I casi, invece, dove l’ingegnere deve effettuare l’analisi dei rischi sono quelli previsti dall’articolo 6 del d.m. stesso che concerne il comportamento in caso di incendio; in caso di atti vandalici e nel caso di superamento dlle barriere architettoniche. Come pure un’analisi specifica va effettuata con altri tecnici iscritti agli Albi professionali, per ascensori installati in quegli immobili soggetti a vincoli particolari (Monumentali, storici, paesaggistici) (art. 2 comma 3 del d.m. Scajola).
Speriamo che gli organismi non “inciampino” su questo approccio!