Il d.m. 23 luglio 2009 sull’adeguamento degli ascensori preesistenti al giugno 1999 è ormai operativo dal 1 settembre. Gli Organismi Notificati sono quasi in riunione permanente per analizzare il decreto e per studiare il comportamento da tenere in occasione delle verifiche straordinarie per il “check-up” degli ascensori. Dalle prime “indiscrezioni” emerge già qualche cosa sulla quale occorre intervenire. Innanzitutto il decreto sembrerebbe prestarsi ad una dubbia interpretazione (art. 2 comma 1): “omissis … l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere utilizzata la norma di buona tecnica piu' recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)”.Prima considerazione:Il compito dell’ingegnere dell’Ente di Controllo non è quello quindi di effettuare l’analisi dei rischi. Essa è stata già effettuata al momento della scrittura della norme En 81-80 ed è contenuta nei documenti del CEN. I rischi sono quelli elencati nei 74 punti della norma e per i quali la norma stessa già fornisce gli adeguamenti necessari di volta in volta. Seconda considerazione:Le tabelle A, B e C devono considerarsi delle tabelle di ”riscontro” del tipo (SI/NO) ed il tecnico verificatore non deve neanche entrare nel merito della soluzione da adottare che spetta alla Ditta Ascensoristica che deve operare nel rispetto della regola dell’Arte (la En 81-80 stessa o equivalente), per la quale se ne assume la responsabilità nei confronti del Proprietario, alla fine unico responsabile dell’intervento in caso di inadeguatezza.Terza considerazione: Il tecnico verificatore non può dare priorità diverse da quelle stabilite dalle tabelle A, B e C.
Un semplice esempio:“Precisione di livellamento e di fermata”: Punto 1 della Tabella A del dm (punto 3 dell’ allegato NA del filtro nazionale dell’EN 81.80). E’ la causa del maggior numero di incidenti (circa il 25% del totale), causa frequente di “inciampo” degli utenti. Il punto 3 del Filtro NA evidenzia che se trattasi di ascensore elettrico con argano-motore ad una sola velocità (priorità “alta”) occorre installare dispositivi per il livellamento di precisione (tipo VVVF) che porti le caratteristiche di fermata a quelli previsti dalla norma EN 81.70; se trattasi di ascensore elettrico con argano-motore a due velocità (priorità “media”) occorre installare comunque un dispositivo di livellamento di precisione (tipo VVVF); se trattasi di ascensore elettrico già provvisto di dispositivo di livellamento o di idraulico occorre verificare che sia rispettata la EN 81-70, altrimenti (priorità “bassa”) occorre intervenire con un nuovo dispositivo.
Per tutti questi casi il d.m. prevede comunque “PRIORITA’ ALTA” senza entrare nel merito. Quindi se ne deduce che in tutti i casi indicati è necessario installare un dispositivo per il livellamento di precisione entro cinque anni dalla verifica straordinaria dell’ENTE.
Ed invece no!
Si va in queste ore ipotizzando che sia l’ingegnere a “valutare” il rischio decidendo, per esempio, nel caso di ascensore a due velocità, di “classificare” lui (SIC!) il livello di priorità, spostando l’adeguamento nella tabella B (entro dieci anni!). Altro esempio analogo si potrebbe fare per i dispositivi di blocco delle porte di piano (punto della Tabella A) (vanno tutti sostituiti!) e per i dispositivi di protezione delle porte di piano (vanno sempre messe le barriere ottiche!). Questi semplici, ma significativi esempi, vogliono essere sintomatici dell’approccio da utilizzare nelle verifiche, sintetizzabile in questi semplici punti chiarificatori: a) l’ ingegnere non valuta i rischi ma verifica quali delle situazioni di rischio già previsti nella norma siano presenti nell’ascensore ;b) le priorità ed i tempi di intervento non sono definiti dall’ingegnere stesso ma dalle Tabelle A, B e C del nuovo d.m. c) la soluzione tecnologica è individuata dalla Ditta manutentrice e non dall’ ingegnere.
Nulla deve cambiare nel comportamento rispetto a quello che già oggi si fa: ad esempio, se l’ingegnere riscontra che i componenti del quadro presentano magnetismi residui, prescrive di eliminarli non prescrive di sostituire il quadro con altro a microprocessori. Allo stesso modo, nel primo caso in esame, occorre prescrivere il rispetto del punto 1 con un dispositivo di livellamento. Poi sarà la ditta a decidere la sostituzione totale del quadro oppure l’aggiunta di un dispositivo “ad hoc”.
I casi, invece, dove l’ingegnere deve effettuare l’analisi dei rischi sono quelli previsti dall’articolo 6 del d.m. stesso che concerne il comportamento in caso di incendio; in caso di atti vandalici e nel caso di superamento dlle barriere architettoniche. Come pure un’analisi specifica va effettuata con altri tecnici iscritti agli Albi professionali, per ascensori installati in quegli immobili soggetti a vincoli particolari (Monumentali, storici, paesaggistici) (art. 2 comma 3 del d.m. Scajola).
Speriamo che gli organismi non “inciampino” su questo approccio!
Speriamo che gli organismi non “inciampino” su questo approccio!
14 commenti:
Buongiorno, quello che ha scritto è per la maggior parte condivisibile. Unico errore a mio avviso è che ha confuso il valore di rischio dati dalla UNI (appendice B) con quelli del D.M.(appendice NA) infatti nell'appendice NA per il livellamento si ha rischio alto, medio, basso e non solo alto come lei ha scritto. Mi corregga se sbaglio.
Buongiorno,
vorrei prima di tutto scusarmi per la forma anonima con la quale trasmetto queste mie considerazioni in merito alla sicurezza degli impianti ascensori in Italia, ma, come potrete facilmente evincere da quanto di seguito riportato, è forse l’unica forma per poter illustrare “nero su bianco” quanto sta accadendo oggi nel nostro paese.
Lavoro nel settore già da molti anni vorrei esporre la mia visione del problema, anche se, confrontandomi con altre persone operanti nel settore, ritengo che la mia opinione possa essere condivisa pienamente da molti.
Si sta facendo un gran parlare del nuovo decreto sul miglioramento degli ascensori ante-direttiva, ma credo che il problema si sarebbe potuto risolvere in maniera più completa e più semplice eliminando in primo luogo, con una maggiore attività di controllo dei Ministeri competenti, alcuni comportamenti NON ETICI e NON PROFESSIONALI che, nell’ambito del triangolo Organismi/Clienti/Ditte manutentrici, hanno seriamente trasformato la sicurezza in una pagliacciata a scopo di lucro.
Vorrei quindi sinteticamente indicare tali atteggiamenti:
• AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO CHE “PILOTANO” L’ATTIVITA’ DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI, LIMITANDOLI NELL’EMISSIONE DIVERBALI NEGATIVI O CON PRESCRIZIONI ECCESSIVAMENTE ONEROSE, ADOPERANDO LO “SPAURACCHIO” DELLA DISDETTA DI TUTTI GLI IMPIANTI O ALTRO TIPO DI PRESSIONE COMMERCIALE.
• ORGANISMI NOTIFICATI CHE, PUR DI RIDURRE I PREZZI MANTENENDO IL PROFITTO, PAGANO I VERIFICATORI TANTO QUANTO UNA SEGRETARIA, SOVRACCARICANDOLI DI LAVORO, IL TUTTO A SCAPITO DELLA QUALITA’ DELLE VERIFICHE, FERMO RESTANDO IL CARICO DI RESPONSABILITA’ DERIVANTI ANCHE DAI “MANCATI VERBALI NEGATIVI” .
• ATTIVITA’ DELLE DITTE DI MANUTENZIONE CHE VANNO AD INTERSECARSI CON QUELLE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI BEN OLTRE IL DOVUTO…. E QUI SAPPIAMO A COSA ALLUDO!!!
• MANCANZA GENERALE DI FORMAZIONE TECNICA PER I MANUTENTORI, TRA L’ALTRO MAL PAGATI E CON UN CARICO DI IMPIANTI TALE DA NON POTER ESEGUIRE CORRETTAMENTE L’ATTIVITA’ MANUTENTIVA, SEMPRE NEL NOME DEL MAGGIOR PROFITTO!!!
• MANCANZA DI UNA ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEI PREZZI OFFERTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI VERIFICA PERIODICA, CON IL CONSEGUENTE PROLIFERARE DI FORNITORI “A BASSO COSTO”…… LA CUI QUALITA’ E’ TUTTA DA VEDERE!!!
Mi chiedo quindi come possiamo affrontare la questione ammodernamenti quando per molti impianti già le prescrizioni eseguite nel corso delle verifiche biennali (che talvolta coprono anche i rischi considerati “alti”) vengono ripetute in quanto non eseguite….. e quando il “negativo” si fa più probabile….. viene magicamente cambiato l’Organismo Notificato con un altro che ..... continua la ripetizione…. e qualche volta non tiene nemmeno conto dei precedenti verbali (quando presenti nel libretto)!!!!! In più, la Ditta di manutenzione, anche in presenza di reale pericolo o grane inottemperanza, in barba al DPR 162/99, non ha il coraggio (anche qui per ovvi motivi commerciali) di porre l’impianto fuori servizio…… tanto ci penserà l’Organismo fra un tot di tempo a fermarlo con un verbale negativo (…forse!!!).
Come possiamo parlare di sicurezza quando in Italia, dal contratto privato all’appalto pubblico, vale ancora la regola del minor prezzo senza tener conto dei prodotti e dei servizi realmente offerti e della qualità degli stessi??
Molte delle cose che Lei dice sono effettivamente vere. I problemi della serietà ed dell'etica professionale non riguarda solo il nostro mondo. Occorre battersi perchè il fenomeno sia isolato e circoscritto. Sulla questione del "minor prezzo" credo che qualche cosa cominci a muoversi in senso positivo...speriamo bene!
Se legge il mio blog del 13 ottobre noterà che ho evidenziato come sia stato rischioso effettuare interventi a "basso prezzo" perchè non rispettosi delle norme UNI 10411.
Caro Michele,
mi sembra di aver detto proprio il contrario: il d.m. prevede per il livellamento una unica priorità ALTA (tabella A) mentre il filtro NA dell'EN 81-80 ne prevede 3 (bassa, media, alta).
Caro Ing., come sempre è preciso e puntuale nei suoi commenti. Circa il differente approccio, relativamente al criterio di priorità di intervento, tra il decreto del 2005 e quello appena emanato, avevo già notato che potrebbe essere fonte di incongruenze nella redazione della valutazione dei rischi da parte dei diversi o.n.. A tal riguardo, un paio di settimane fa ho fatto presente il problema a due differenti ingegneri verificatori (tra quelli che reputo tra i più preparati) ponendo come esempio il famigerato dispositivo di telesoccorso: potremmo trovarci di fronte a prescrizioni di sostituzione di un combinatore telefonico non a norma EN81-28 entro otto anni per un impianto ante 24/10/1979, mentre un impianto post 24/10/1979 e ante 09/04/1991 non dotato di combinatore esso potrebbe rimanere in tale condizione per 9 anni. Inutile dire che i due Ing. hanno dato risposte divere:
Ing. 1) Io non prescriverei mai la sostituzione di un combinatore non a norma EN81-28 (l'appiglio normativo a questa sua affermazione però non me lo ha dato)
Ing. 2) Non mi sono ancora posto il problema (in altre parole: non ho fatto caso a questa possibile situazione e non sò cosa risponderti...)
Spero (ma purtroppo per esperienza non ci credo molto) che gli o.n. si organizzino per operare secondo regole comuni onde evitare di far trovare proprietari (e manutentori che li devono consigliare) di fronte a prescrizioni "random" in funzione del verificatore di turno...
Grazie per il suo costante impegno nel contribuire a tenerci aggiornati!
Caro Foxtrot,
grazie per voler contribuire a fare chiarezza sul comportamento degli O.N.
Il caso del rispetto della norma EN 81-28 è comunque chiaro. e la posizione di entrambi gli ingegneri è chiaramente errata.
Mentre è corretta la tua in quanto, anche se può apparire non logico, i due ascensori con anzianità diversa devono provvedere in tempi diversi solo per il fatto che la verifica straoridnaria potrebbe essere effettuata più tardi. d'altra parte tiene conto di una cosa: gli O.N. stanno propendendo ad effettuare la prima periodica insieme alla straordinaria; e poi porpio per la EN 81-28 sono molto pochi i casi in cui gli ascensori di qule periodo sono dotati di combinatore telefonico.
Ciao
Alla prossima
EF
Chiedo scusa se mi intrometto nella discussione EN 81-28, ma vorrei far presente che non è solo il combinatore a dover rispettare la norma!!!! Non credo che un servizio di assistenza i cui combinatori sono deviati sul tel. cellulare del tecnico reperibile possano essere considerati a norma, sia per quanto riguarda la EN 81-28 che per quanto indicato dalle EN 81 1-2 (comunicazione permanente). Tornandi alla EN 81 28, vorrei ricordare che l'appendice B (se pur informativa) parla dei requisiti dei servizi di assistenza (gestione delle prove automatiche, addestramento ecc.). Le ditte di assistenza tecnica non sempre sono in grado di offrire tali requisiti.........
gentile signor Anonimo,
la tua osservazione è corretta. Ovviamente la tabella A del D.M. espone solo l'esigenza, con riferimento però comunque alla En 81-80 che induce automaticamente all'applicazione della EN 81-28.
Comunque per ribadire quanto tu dici dedicherò il rpossimo POST proprio a questa problematica.
Grazie della collaborazione.
io vorrei fare una domanda al sig, enzo fornasari..
Per un ascensore condominiale, installato da 35 anni con fermata al piano terra, si vuole portarlo più sotto, a un piano meno 1, facendo lavori di smantellamento di solette di un piano e mezzo, e allagando pure le pareti laterali colonna ascensore, cosa comporta questa variazione di un piano? in questo caso si deve rivolgere ad un Ingegnere per verificare i vari rischi?
Esiste la possibilità tecnica di aumentare di una fermata la corsa di un ascensore (suppongo data la data di installazione, elettrico.
Occorre però una verifica strutturale nella zona di allungamento del vano, per i carichi indotti dall' ascensore.
Questa verifica deve essere effettuata da un professionista iscritto all' Albo.
Eseguiti i lavori di trasformazione dell' ascensore è necessario che lo stesso venga sottoposto a verifica straordinaria da parte di un organismo notificato, così come previsto dal dpr 162/99.
Egr. Ing. Fornasari , sono un tecnico manutentista e fino ad oggi nella nostra azienda, non abbiamo ancora avuto chiarimenti e disposizioni precise nel caso di come comportarci , secondo normativa , su impianti installati dall'anno 1999 in poi per quanto riguarda il mancato funzionamento del combinatore telefonico : fermare l'impianto o no? E poi mi sembra che debbano essere dotati anche di automonitoraggio con relativo responso verso il call center!!Siccome si cerca sempre( non capisco perché) di "non farci sapere i comportamenti regolari" e ,cosi,lasciati a noi stessi aspetto un suo preciso professionale commento!
La saluto e la ringrazio anticipatamente !
Caro manutentore le norme En81 e En81-28 sono chiare e in vigore e devono essere applicate. Quindi un ascensore posto suo mercato dopo io 1999 deve rispettare gli obblighi della direttiva ascensori. Tu dici che non sempre è così...al primo incidente il magistrato che conosce le norme e le leggi in vigore incriminerà l'amministratore, l' ON e la ditta di manutenzione.nb USA io termine Manutentore e non M anutentista.
Egr. Ing. Fornasari, mi rivolgo a Lei in quanto rivolgendomi al Ministero dello Sviluppo Economico, ho riscontrato solo arroganza e informazioni "concesse" con il contagocce.
Per un organismo notificato che opera in Italia, qualora volesse prestare il propri servizi anche nei Paesi della Comunità Europea, è sufficiente l'autorizzazione ministeriale e l'accreditamento presso un ente preposto (in tal caso Accredia), oppure deve osservare anche ulteriori disposizioni proprie del Paese in cui intende operare? Grazie per l'attenzione e saluti.
Rispondo all'ultimo anonimo.
Un ON accreditato nella paese membro (Accredia in Italia, per esempio) può operare in tutti i paesi membri europei.
Può trovare dettagliate informazioni sul sito NANDO degli Organismi. Notificati Europei.
Posta un commento