"Ascensori, il limite al taglio delle scale"
Mio ultimo articolo apparso sul Sole 24 Ore del 19 agosto 2013
Taglio tipico delle scale |
L’11 luglio scorso è stato presentata al pubblico la proposta per il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano. Il vecchio regolamento esiste dal 1999 e si prevede di approvare il nuovo entro la fine dell’anno.
Tra le molte novità, non appare di minor importanza quella relativa alla installazione di ascensori in fabbricati preesistenti che ne sono a tutt’oggi sprovvisti, riducendo la larghezza delle rampe scala. In Italia esistono ancora molte centinaia di migliaia di edifici in questa situazione nonostante che le norme sul superamento delle barriere architettoniche (legge 13/89 e dm 236/89) siano operanti in Italia da quasi venticinque anni e la popolazione italiana continui a invecchiare velocemente. E’ un problema che riguarda i Regolamenti edilizi di tutti i Comuni italiani, da quelli con poche centinaia di abitanti alle prossime Città Metropolitane con milioni di abitanti. Infatti in Italia le indicazioni sulla misura minima delle rampe scale devono essere indicate nel Regolamento edilizio Comunale.
Il nuovo Regolamento Edilizio del comune di Milano a tal proposito dice, per quanto concerne le Scale: “Nel caso di installazione di ascensori nei vani scala comuni degli edifici esistenti privi di impianti di sollevamento, è consentita la riduzione della larghezza della rampa ad un minimo di 90 cm”.
Sebbene sia apprezzabile il tentativo di dare una indicazione sulla misura minima da rispettare (infatti nel precedente Regolamento all’art. 30 si dice “Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusura alla relativa normativa vigente in materia….omissis”), il problema non viene affatto risolto in quanto, la misura di 90 cm non risulta in linea con la tendenza nazionale ed europea sul problema e va considerata una autentica marcia indietro sul problema del superamento delle barriere architettoniche. D’altra parte anche l’Ufficio tecnico del Comune di Milano ha già autorizzato, in deroga, tagli delle scale sino alla misura di 80 cm. Può succedere quindi, domani, che edifici anche limitrofi o vicini subiscano due trattamenti diversi, impedendo all’ultimo di non poter installare l’ascensore a causa del nuovo regolamento, creando di fatto disparità di trattamento tra i cittadini, senza alcun valido motivo rispetto al passato.
In un precedente articolo apparso sul Sole 24 Ore del 1 agosto 2011, ebbi già a dire come la misura minima delle rampe alle quali fare riferimento è quella di 80 cm e non di 90 cm. Citavo, tra l’altro, il comportamento del Comune di Genova ed ora cito, come ulteriore esempio il Comune di Ancona: art. 98bis – Opere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenti: “omissis… la larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del dm 236/89 (Accessibilità della Barella)…omissis”.
Le città Metropolitane come Roma, Napoli e Bari e molti altri comuni già da moltissimi anni accettano la misura di 80 cm come larghezza delle scale a seguito di taglio delle stesse per la installazione di un nuovo ascensore.
Il vero problema, in realtà, consiste nel fatto che non esiste alcun riferimento nazionale sul problema della larghezza delle scale.
Per questo motivo, sin dai tempi della pubblicazione delle legge 13/89 la posizione della magistratura, è stata a volte diversa, giudicando da caso a caso. Viene spesso invocato in maniera impropria il dm 236/89 (larghezza 120 cm) ed il dm 246/89 (larghezza 105 cm), dando ragione a chi non voleva il taglio delle scale e penalizzando chi aveva bisogno del superamento delle barriere architettoniche.
Bene ha fatto invece la Francia che ha introdotto nella legge delle costruzioni edilizie CCH-Code de Construction et de l’Habitation (l’equivalente della nostra legge nazionale 380/01) con gli art. R. 111-18-8 e art R. 111-18-9, e con il decreto attuativo del 26 febbraio 2007 i seguenti due concetti semplici ma chiari, da applicarsi in caso di manutenzione straordinaria:
-“la largeur minimale du cheminement, qui doit être supérieure ou égale à 0,90 mètre pour une circulation horizontale et à 0,80 mètre, mesurés entre mains courantes, pour un escalier”
Che tradotto:
-“la larghezza minima del camminamento, che deve essere superiore o uguale a 0,90 metri per una circolazione orizzontale e a 0,80 metri, misurata tra i corrimani, per una scala”.
4 commenti:
Gent. Ing. Fornasari, mi sto scontrando con la burocrazia dell'ufficio tecnico del comune di Milano che mi ha chiesto, in un caso di riduzione rampe scala per l'installazione di un impianto ascensore, la larghezza di 85 cm per la sola rampa di accesso alle cantine. Mi hanno chiesto la dimostrazione grafica del "giro barella". Come si fa? Che dimensioni della barella devo considerare? Sono molto avvilita...Arch. Valeria Manzoni
Le norme UNI prevedono una barella di dimensioni minime pari a 1,85 m x 0,55 m. Però le autoambulanze del 118 sono normalmente attrezzate con barelle di dimensioni pari a 2,00 x 0,70. Mi riferirei pertanto a questo rettangolo per verificare il "giro barella" che consiste nel posizionare il rettangolo sulla pianta delle rampe scale e verificare che non debordi nei punti più critici che sono le svolte.
Buongiorno, dal 2014, si è chiarita, al livello legislativo, la dimensione del "giro barella" sul disegno? Non deve tenere conto di un po di spazio per i operatori?
La ringrazio molto.
Buonasera, Si puo' fare il taglio delle scale a 65 senza inficiare il giro della barella?
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