mercoledì 30 dicembre 2009

Le dimensioni delle "palline colorate" sull'albero di Natale!


Le cose stanno lentamente cambiando: le dimensioni ed il numero delle “palline colorate” sull’albero del settore ascensoristico stanno lentamente e progressivamente cambiando.
Mentre mi apprestavo ad addobbare anche quest’anno il mio albero mi sono accorto che:
. molte “palline piccole” sono scomparse travolte e rotte dalla bufera finanziaria e comunque i cui cocci sono stati raccolti dalle “palline” più grosse
. molte “palline medie” tirano la cinghia preoccupate, anche perché non hanno il coraggio di effettuare cure di dimagrimento senza le quali cadrebbero dall’albero perché troppo pesanti
. le “palline grosse” godono di buona salute perché hanno la forza di assorbire le “piccole” disperate.
Eppure sotto l’albero era arrivato in regalo il decreto Scajola che qualcuno riteneva, erroneamente, che dovesse risollevare la situazione dando “ossigeno” alle imprese.
Credo che la tendenza sia inarrestabile e che l’unica risposta possibile sia l’aggregazione.
Ma non se ne parla a sufficienza.
Perché?
. le “palline grosse” se ne guardano bene ovviamente.
. molte “palline medie” vivono ancora del lustro del passato e di egemonia territoriale e non si “abbassano” a fare accordi
. le “palline piccole” pur volendo non ne hanno le capacità, purtroppo.
Chi dovrebbe allora occuparsi del problema?
Ah dimenticavo ci sono “anche” le Associazioni di categoria!
In questo periodo si assiste sì al tentativo di Aggregazione ma tra le.... Associazioni!
Con obiettivi così diversi, siamo sicuri che sia la soluzione migliore?

martedì 13 ottobre 2009

Se si è sempre operato a regola d’arte i costi Scajola sono più abbordabili?


Il primo decreto Scajola del 2005 (mai reso operante), aveva dato tempi brevissimi (da sei mesi a due anni) per gli adeguamenti il che giustificava le preoccupazioni di tutti gli attori coinvolti: le aziende ascensoristiche denunciarono la mancanza di manodopera; i proprietari criticarono i tempi molto stretti per “assorbire” l’impatto economico; gli stessi Enti di controllo non assicurarono di avere i tecnici in numero sufficiente per effettuare i controlli in tempi così brevi. E di fatto in questi anni si è lavorato principalmente per “diluire” nel tempo gli adeguamenti stessi (sino ad oltre 14 anni!), constata comunque la necessità di intervenire sul parco ascensori italiano, così come richiesto dalla Comunità Europea.

Ora con il nuovo decreto quindi tutto ciò scompare e quindi appaiono inutili sia le lamentele dei proprietari che le preoccupazioni delle imprese. L’ obiettivo è quello prevalentemente di rendere, finalmente, sicuro quella parte del parco italiano molto vetusto in tempi molto ragionevoli; ciò per mettere finalmente fine all’ostinazione di quella parte dei proprietari ad effettuare interventi di ammodernamento che avrebbero dovuto e potuto decidere in maniera “volontaria” e che avrebbero reso di fatto gli ascensori più sicuri automaticamente.

Con queste premesse, per tentare di dare una risposta al dibattito in corso sul costo degli adeguamenti basta farsi semplicemente farsi la seguente domanda:

ipotizzando che non esista il nuovo decreto, in quattordici anni quanto il proprietario avrebbe speso per tenere in funzione ed in sicurezza il proprio ascensore?”.

A conti fatti è facile dimostrare che se l’ascensore è molto vecchio costa molto tenerlo in esercizio ed in sicurezza, come costa molto adeguarlo; al contrario se l’ascensore è più nuovo costerebbe poco tenerlo in esercizio ed in sicurezza, come pure adeguarlo.
Il mio discorso è ovviamente estremizzante perchè ci sono anche adeguamenti del tutto nuovi che sono comunque necessari(vedi ad esempio il livellamento al piano, le barriere ottiche ed i combinatori telefonici).

La “razio” del decreto è proprio quella di portare tutti gli ascensori allo stesso livello di sicurezza e per fare ciò non indica interventi “a tappeto” ma attraverso il “check-up” interviene solo sugli ascensori meno sicuri e meno ammodernati, divenendo a costi di intervento estremamente variabili e commisurati all’anzianità dell’impianto stesso. Pertanto le aziende ascensoristiche non dovrebbero “arricchirsi” più di tanto; i proprietari spenderanno per gli adeguamenti non molto di più di quello che avrebbero speso per mantenere in esercizio e sicurezza gli elevatori negli anni; per ultimi gli organismi dovrebbero riuscire a sopportare il carico di lavoro per i prossimi anni.
Diversamente vanno le cose per quegli impianti che sono stati già riparati ed ammodernati senza però il rispetto (ovviamente all’ insaputa del committente) delle norme UNI 10411, da parte di quelle imprese ascensoristiche che operano in maniera sleale sul mercato. In tal caso il problema ora viene finalmente a galla e può succedere di dover rimettere mano al portafoglio per lavori già effettuati anche da poco tempo!

domenica 27 settembre 2009

Decreto Scajola: "Inciampo" degli Organismi Notificati?



Il d.m. 23 luglio 2009 sull’adeguamento degli ascensori preesistenti al giugno 1999 è ormai operativo dal 1 settembre. Gli Organismi Notificati sono quasi in riunione permanente per analizzare il decreto e per studiare il comportamento da tenere in occasione delle verifiche straordinarie per il “check-up” degli ascensori. Dalle prime “indiscrezioni” emerge già qualche cosa sulla quale occorre intervenire. Innanzitutto il decreto sembrerebbe prestarsi ad una dubbia interpretazione (art. 2 comma 1): “omissis … l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere utilizzata la norma di buona tecnica piu' recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)”.Prima considerazione:Il compito dell’ingegnere dell’Ente di Controllo non è quello quindi di effettuare l’analisi dei rischi. Essa è stata già effettuata al momento della scrittura della norme En 81-80 ed è contenuta nei documenti del CEN. I rischi sono quelli elencati nei 74 punti della norma e per i quali la norma stessa già fornisce gli adeguamenti necessari di volta in volta. Seconda considerazione:Le tabelle A, B e C devono considerarsi delle tabelle di ”riscontro” del tipo (SI/NO) ed il tecnico verificatore non deve neanche entrare nel merito della soluzione da adottare che spetta alla Ditta Ascensoristica che deve operare nel rispetto della regola dell’Arte (la En 81-80 stessa o equivalente), per la quale se ne assume la responsabilità nei confronti del Proprietario, alla fine unico responsabile dell’intervento in caso di inadeguatezza.Terza considerazione: Il tecnico verificatore non può dare priorità diverse da quelle stabilite dalle tabelle A, B e C.
Un semplice esempio:“Precisione di livellamento e di fermata”: Punto 1 della Tabella A del dm (punto 3 dell’ allegato NA del filtro nazionale dell’EN 81.80). E’ la causa del maggior numero di incidenti (circa il 25% del totale), causa frequente di “inciampo” degli utenti. Il punto 3 del Filtro NA evidenzia che se trattasi di ascensore elettrico con argano-motore ad una sola velocità (priorità “alta”) occorre installare dispositivi per il livellamento di precisione (tipo VVVF) che porti le caratteristiche di fermata a quelli previsti dalla norma EN 81.70; se trattasi di ascensore elettrico con argano-motore a due velocità (priorità “media”) occorre installare comunque un dispositivo di livellamento di precisione (tipo VVVF); se trattasi di ascensore elettrico già provvisto di dispositivo di livellamento o di idraulico occorre verificare che sia rispettata la EN 81-70, altrimenti (priorità “bassa”) occorre intervenire con un nuovo dispositivo.
Per tutti questi casi il d.m. prevede comunque “PRIORITA’ ALTA” senza entrare nel merito. Quindi se ne deduce che in tutti i casi indicati è necessario installare un dispositivo per il livellamento di precisione entro cinque anni dalla verifica straordinaria dell’ENTE.
Ed invece no!
Si va in queste ore ipotizzando che sia l’ingegnere a “valutare” il rischio decidendo, per esempio, nel caso di ascensore a due velocità, di “classificare” lui (SIC!) il livello di priorità, spostando l’adeguamento nella tabella B (entro dieci anni!). Altro esempio analogo si potrebbe fare per i dispositivi di blocco delle porte di piano (punto della Tabella A) (vanno tutti sostituiti!) e per i dispositivi di protezione delle porte di piano (vanno sempre messe le barriere ottiche!). Questi semplici, ma significativi esempi, vogliono essere sintomatici dell’approccio da utilizzare nelle verifiche, sintetizzabile in questi semplici punti chiarificatori: a) l’ ingegnere non valuta i rischi ma verifica quali delle situazioni di rischio già previsti nella norma siano presenti nell’ascensore ;b) le priorità ed i tempi di intervento non sono definiti dall’ingegnere stesso ma dalle Tabelle A, B e C del nuovo d.m. c) la soluzione tecnologica è individuata dalla Ditta manutentrice e non dall’ ingegnere.
Nulla deve cambiare nel comportamento rispetto a quello che già oggi si fa: ad esempio, se l’ingegnere riscontra che i componenti del quadro presentano magnetismi residui, prescrive di eliminarli non prescrive di sostituire il quadro con altro a microprocessori. Allo stesso modo, nel primo caso in esame, occorre prescrivere il rispetto del punto 1 con un dispositivo di livellamento. Poi sarà la ditta a decidere la sostituzione totale del quadro oppure l’aggiunta di un dispositivo “ad hoc”.
I casi, invece, dove l’ingegnere deve effettuare l’analisi dei rischi sono quelli previsti dall’articolo 6 del d.m. stesso che concerne il comportamento in caso di incendio; in caso di atti vandalici e nel caso di superamento dlle barriere architettoniche. Come pure un’analisi specifica va effettuata con altri tecnici iscritti agli Albi professionali, per ascensori installati in quegli immobili soggetti a vincoli particolari (Monumentali, storici, paesaggistici) (art. 2 comma 3 del d.m. Scajola).
Speriamo che gli organismi non “inciampino” su questo approccio!

mercoledì 19 agosto 2009

EN 81-80: pubblicato sulla GU il decreto Scajola

Il 17 agosto 2009, sulla Gazzzetta Ufficiale n. 189, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2009 (*) relativo al "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
Ciò significa che a partire dal 15-mo giorno (**) successivo alla pubblicazione (quindi dal 1 settembre 2009) avranno inizio le fasi di adeguamento degli ascensori ante direttiva 95/16/Ce, recepita in Italia con il dpr 162/99 entrato in vigore il 25 giugno 1999.
Perciò tutti gli ascensori antecedenti il 25 giugno 1999 vanno adeguati secondo il nuovo DM.
A partire quindi dalla verifiche periodiche che scadranno il giorno 1 settembre 2009, il proprietario dell'impianto dovrà concordare con l' Organismo Notificato già incaricato, la data della Verifica Straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 1 del nuovo DM.
Con la pubblicazione del DM in Gazzetta, sono state anche rese note le Tabelle A, B e C che elencano la priorità degli adeguamenti, strettamente correlati ai 74 punti della norma EN 81-80 già pubblicata in GU nel mese di gennaio del 2006.

(*) il numero 108/09 attribuito antecedentemente era solo un numero di archiviazione e non il numero del decreto che ora ha solo una data e non un numero , come risulta evidente dalla pubblicazione sulla Gazzetta.
(**) ERRATA CORRIGE - nella prima stesura del mio POST ho indicato erroeneamente 'dal 30-mo giorno'

sabato 25 luglio 2009

EN 81-80 : Campane a festa!

EN 81-80 : finalmente il decreto!
Campane a festa! (*)
Il ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola, il 23 luglio ha firmato il d.m. che rende cogente l’adeguamento degli ascensori preesistenti al giugno, alla norma UNI EN 81-80 - NA.
Dopo lo stallo prodotto dal decreto del 2005 che è sempre restato in attesa di un regolamento direttoriale mai emesso e che non pochi problemi, dibattiti, convegni aveva provocato, senza peraltro definire le responsabilità in caso di incidente, oggi abbiamo un documento che regolamenta le responsabilità, gli attori coinvolti e i tempi di realizzazione degli interventi.
I punti salienti del d.m. sono:
1) l’analisi dei rischi per valutare l’adeguamento alla En 81-80 deve essere effettuata dagli O.N.
entro due anni se l’ascensore è stato installato prima del 15 novembre 1964 ;
entro tre anni se l’ascensore è stato installato prima del 24 ottobre 1979;
entro quattro anni se l’ascensore è stato installato prima del 9 aprile 1991;
entro cinque anni se l’ascensore è stato installato prima del 24 giugno 1999.
2)in occasione della prima verifica biennale periodica è responsabilità del proprietario concordare con l’ON la data dell’analisi dei rischi secondo i tempi sopra descritti
3) i tempi per l’esecuzione dei lavori prescritti dagli O.N. sono dipendenti dal livello di rischio di ciascuna prescrizione che può essere ALTO, MEDIO o BASSO:
rischio ALTO – 5 anni
rischio MEDIO – 10 anni
rischio BASSO – in occasione di interventi importanti sull’ascensore.
4) in caso di non adeguamento, riscontrato dagli O.N. nelle successive verifiche, l’ascensore viene posto fuori servizio e viene informato il Comune per le successive annotazioni e formalità.
5)I costi dell’analisi dei rischi sono a carico del proprietario.
Tornerò ovviamente sull’argomento, per ora mi limito ad informare sull’accaduto.
(*) Le campane vengono suonate a festa "esclusivamente" per plaudire alla sicurezza degli utenti e dei tecnici di manutenzione!

venerdì 12 giugno 2009

Homo oeconomicus VS homo creativus

Creativi ed innovativi si nasce o si diventa?

Nulla è più meraviglioso che avere una idea nuova. Nulla è più meraviglioso che vedere una nuova idea funzionare. Nulla è più utile di un’ idea nuova che serva al nostro scopo” – Edward de Bono (nato nel 1933).
Nella società attuale sembra che l’ essere creativi ed innovativi sia divenuto un “must”. Le persone, e di conseguenza le aziende, che non lo sono rischiano di essere tagliate fuori dallo sviluppo economico.
Effettivamente qualcosa di vero c’è se il Parlamento europeo ha proclamato il 2009 come "Anno europeo della creatività e dell' innovazione".
"Immaginare - creare - innovare”
questo lo slogan dell’Anno europeo della creatività e dell’innovazione che si celebra con numerosi eventi sul territorio nazionale ed europeo durante il 2009.
Ciò conferma quindi che l’attuale economia dell’innovazione rappresenta lo sforzo di combinare l’analisi dell’ homo oeconomicus con quella dell’ homo creativus. “Il primo cerca di ottenere il più possibile da quanto la natura gli concede; l’altro si ribella contro le leggi della natura. La creatività tecnologica, come tutti i tipi di creatività, è un atto di ribellione. Senza di essa, noi tutti vivremmo ancora viti difficili, brevi, faticose, fatte di lavoro ingrato e disagio” – Joel Mokyr (1990).
Confermata quindi l’importanza strategica della creatività che cosa significa essere creativi? E se non lo siamo possiamo diventarlo?
Un guru contemporaneo, Steve Jobs, il fondatore e “creativo” dell’ Apple, ha affermato semplicemente (beato lui!) che:
Essere creativi significa soltanto saper combinare in modo unico le cose che già esistono”.
Tutti sono d’accordo ormai sul fatto che, al di là della creatività innata dei bambini in età scolare propria, con il passare degli anni, la scuola e la famiglia prima, le istituzioni, il conteso sociale, l’azienda poi, riducono considerevolmente l’attitudine creativa degli individui che, salvo poche eccezioni, perdono quasi completamente in età adulta. A dell’incredibile ma si è scoperto che il più basso livello di creatività si misura al termine degli studi universitari, livello che diminuisce ancora per quanti proseguono verso il dottorato.
E in ambito tecnico e professionale?
Problem solving” e “Creative Solution finding” sono alla base del pensiero progettuale che richiedono oltre ad una buona dose di “creatività” anche la condivisione di una pluralità di idee e contributi nonché una notevole preparazione tecnica e scientifica di base.
Si deve infatti parlare, nel pensiero creativo tecnico e professionale, di “innovazione incrementale” e non “assoluta”.
Per “volare alto” occorre una buona…rincorsa!

domenica 7 giugno 2009

Le scale si possono tagliare!






Molti fabbricati costruiti prima della legge 13 del 9 gennaio 1989 sono privi di ascensore come di tutti quei piccoli accorgimenti atti a favorire i disabili. Il legislatore in particolare prevede una precisa distinzione tra gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione e per quelli oggetto di manutenzione straordinaria. L’installazione di un nuovo ascensore in un edificio esistente è classificato come manutenzione straordinaria (vedasi art. 3 del dpr 380/2001: “omissis…. installazione di impianti ascensori o montacarichi all’interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine…omisssis…”.
La legge 13/89 (sulle barriere architettoniche) si riferisce sia alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1) che alle innovazioni da inserire nelle strutture preesistenti. La normativa si presenta con una serie di vincoli, in caso di nuove costruzioni o in caso di ristrutturazioni. E’ importante inquadrare questa differenza, altrimenti la normativa per l’ abbattimento delle barriere architettoniche si presenterebbe invece che nella veste di una facilitazione alla esecuzione delle innovazioni, in quella di una serie di impedimenti o di difficoltà.Si ripete quindi che la installazione di un ascensore in un edifico che ne è privo, si inquadra nella “manutenzione straordinaria” e NON nella “ristrutturazione”. In questi casi infatti la legge 13/89 (da art. 2 ad art. 7), offre tutte le facilitazioni possibili, come abbassamento delle maggioranze condominiali (art. 2), deroga dei Regolamenti edilizi (art. 3), superamento dei vincoli con la Sovrintendenza (art. 4 e 5). La conclusione che si può trarre è che nel caso di installazione di un nuovo ascensore in edifici esistenti, non si applica nemmeno il dm 236/89 che agli art. 1 e 2 restringe inequivocabilmente il campo di applicazione del decreto alla nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni edilizie, così come sopra definite.Quindi nel caso di manutenzione straordinaria non sono applicabili sia le norme relativa alle dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), sia quelle relative alle dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).
Anche le norme sulla sicurezza antincendio (d.m. 246/87) fanno riferimento ai casi di nuova costruzioni o ristrutturazione; infatti (punto 1.1.:”Le presenti norme si applicano agli edifici di nuova costruzione o agli edifici in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali…omissis… si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o al’aumenti di altezza….omissis”).
Ma allora come fare per venire incontro alla esigenze dei disabili?
Quale procedura si deve seguire per poter installare un ascensore in un edifico preesistente quando non esistono alternative se non il taglio delle scale?

Occorre specificare che la riduzione della larghezza delle scale, anche se oggettivamente potrebbe sembrare una riduzione di sicurezza per evacuazioni in caso di emergenza come incendi o terremoti, automaticamente non conduce a creare una situazione di pericolo.
È doveroso però evidenziare che ultimamente i VVF, tranne ovviamente nelle situazioni di particolare esodo, si sono orientati a livello nazionale a considerare una larghezza minima di 80 cm.
In base a ciò i Comuni italiani, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando DIA con asseverazioni di tecnici riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare quando possibile i Regolamenti edilizi, al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche.
Oggi in Italia ormai esistono moltissimi casi di installazione con taglio delle scale autorizzate dagli Uffici tecnici dei Comuni sia sotto forma di DIA che di permesso di costruire.In conclusione si vuole evidenziare che:
a) in relazione alla “fattibilità giuridica” si evidenzia che la legge 13/89 è stata redatta per “favorire” (termine preso dal titolo della legge) la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
b) le maggioranze condominiali sono state ridotte, o portate, secondo recente sentenza di Cassazione, anche ad un solo Condomino
c) che esistono ormai moltissime sentenze positive in Italia relative alla installazione di ascensori in vano scala con parziale taglio delle rampe
d) che l’installazione dell’ascensore non rende inservibile e insicuro l’uso delle scale.
e) che l’ascensore aumenta il valore della proprietà immobiliare.

domenica 8 marzo 2009

Andare per ... "campagna"!




Ricordate la vecchia legge economica della domanda e dell’offerta:

Secondo la teoria (o legge) della domanda e dell'offerta, i prezzi di mercato dei beni e dei servizi vengono determinati dal rapporto tra domanda e offerta. In teoria, quando l'offerta eccede la domanda, i venditori devono ridurre i prezzi per stimolare le vendite; al contrario, quando è la domanda che eccede l'offerta, la concorrenza tra i compratori fa salire i prezzi”.
Che fine ha fatto questa legge?
Viviamo in questi ultimi anni in una continua “eccedenza” di offerta, alla quale siamo continuamente stimolati dalla pubblicità e dal marketing delle aziende produttrici.
L’eccedenza di offerta è ormai una costante.
E la domanda (il consumo!) deve essere necessariamente e politicamente spinta pena la crisi mondiale.
Le aziende produttrici sono in crisi perché hanno fatto investimenti in macchine e uomini per produrre sempre meglio e di più, anche in previsione della globalizzazione.
Purtroppo però hanno fatto male i conti e sbagliato le strategie di sviluppo.
È accaduto con sorprendente frequenza, in settori oggi considerati “tradizionali”, che una rapida espansione fosse percepita come una tendenza lineare e che si facessero pesanti investimenti proprio nel momento in cui il mercato si avviava a un inevitabile assestamento o “maturazione” e perciò a una crescita meno veloce.
È quasi inevitabile, a questo proposito, riproporre quella classica linea di sviluppo che è la “curva logica” o “gaussiana” – usata prima dai biologi e poi largamente applicata alle evoluzioni sociali ed economiche e allo specifico sviluppo di mercati, prodotti o servizi.
Il significato di questa curva è ben noto e comunque evidente.
“Quasi tutti” i fenomeni hanno un inizio lento, una fase di forte accelerazione e poi un “assestamento” quando si arriva a una soglia di (relativa) “saturazione”. Uno dei problemi è che non è facile prevedere il tempo (quando avverranno i cambiamenti di fase) e la quantità (a quale livello dimensionale cambierà l’andamento).
Questo spiega la crisi mondiale dell’auto, quella degli elettrodomestici, della tecnologia digitale, dei telefonini, ecc.
Nel mio ruolo, oltre che di imprenditore, di piccolo consumatore ho provato sulla mia pelle tutto ciò: la politica industriale italiana ha sempre sostenuto l’automobile per cui ecco le spinte e le campagne per cambiare l’auto quasi ogni anno. E che dire del vortice dei telefonini degli ultimi anni? E della singola-doppia e tripla A degli elettrodomestici?
E’ ovvio che sbagliando le strategie di sviluppo le aziende hanno investito in macchine e uomini, per cui oggi il problema diviene drammaticamente sociale: a causa di questa enorme eccedenza di offerta, bisognerebbe licenziare moltissimi lavoratori (come sta di fatto avvenendo, specialmente in America).
La colpa di tutto ciò risiede esclusivamente nella miopia dei guru-manager mondiali che hanno pensato solo ai propri interessi ed ai propri immediati vantaggi.
Gli economisti illuminati (e non quelli assoldati dai vari governi figli dell’ultra-liberismo occidentale!) ci hanno sempre messo in guardia da questo rischio.
Mi ha sorpreso recentemente la inserzione pubblicitaria sul “Sole 24 ore” fatta da un famoso professore universitario di economia (“indipendente”!) che riportava i trafiletti degli articoli da lui pubblicati sul Sole stesso, in tutti questi anni, che anticipavano la crisi mondiale in atto.
Anche il settore ascensoristico è un settore “maturo” e ogni tentativo non solo di salvaguardare il “volume d’affari” dell’anno precedente, ma anche di aumentarlo decretandolo come successo del management va controllato con attenzione (basta leggere la gara che fanno le multinazionali del settore a magnificare i propri numeri "annuali"!).
Il recente episodio di una multinazionale del settore ascensoristico che ha voluto speculare sulla sostituzione di un ammortizzatore in fondo fossa organizzando una “campagna” nazionale per poter forse risollevare i propri bilanci, è figlia di questo atteggiamento.
La riflessione non coinvolge sole le multinazionali del settore ma anche le piccole e medie imprese.
Non è vero che anche le piccole hanno spesso "bisogno" di "andare per ..campagna", per far quadrare i propri bilanci?
L’economia nella gestione e nella organizzazione di impresa è un dovere sociale. Qualsiasi tentativo di imporre le proprie diseconomie, nonchè interessi speculativi, al mercato è eticamente scorretto e può portare anch’esso a problemi sociali futuri.
Il voler mantenere a tutti i costi modelli organizzativi e di gestione costosi nel tempo porterà alla crisi; finirà il tempo delle “isole felici”, perché il consumatore non potrà più sostenere l’eccesso di offerta anche nel settore ascensoristico.
Le aziende ascensoristiche se vogliono sopravvivere devono pensare seriamente a modelli diversi fondamentalmente più economici senza tralasciare la sinergia, l’aggregazione e la diversificazione.
Concetti, ad esempio, come canoni di manutenzione “a consumo” (contando le corse degli impianti per esempio) saranno le regole del domani e bisogna organizzarsi già da adesso in tale direzione.
Occorre approfittare di questo momento di crisi per riorganizzarsi in tal senso!