martedì 1 maggio 2012

Regolamenti Edilizi Comunali e taglio delle scale


Ritorno sull'argomento del taglio delle scale per installare l'ascensore.

Una delle difficoltà che incontrano i cittadini ed i tecnici nella predisposizione della documentazione inviata all'amministrazione pubblica è la presenza nei REC (Regolamento Edilizi Comunali) di misure e vincoli in contrasto con le leggi nazionali.

Infatti, in merito ai regolamenti edilizi comunali (REC) occorre osservare che molti di essi, per quanto attiene la larghezza delle scale, impongono le misure presenti  nel dm 236/89: dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).

Ciò NON è corretto perché come detto queste misure sono imposte, dal dm 236/89, SOLO per nuove edificazioni e per ristrutturazioni e NON per manutenzioni straordinarie, come l'installazione di un ascensore in un edificio preesistente.

In base a ciò i Comuni italiani, specialmente quelli di grosse città, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando SCIA/DIA riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare gradualmente i Regolamenti edilizi al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche. (vedasi mio articolo allegato apparso sul Sole 24 ore del 1 agosto 2011). Altri, nelle more degli adeguamenti, preferiscono utilizzare gli articoli di Deroga previsti in genere in tutti i REC. 

Si riportano alcuni esempi.

"Regolamento Edilizio Comunale - Ancona

TITOLO XVI

Requisiti specifici degli impianti     

Art. 98bis - Opere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenti

1. Installazione di ascensori o piattaforme elevatrici

In caso di opere finalizzate al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente ai collegamenti verticali in edifici esistenti, consistenti nell'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice ,è ammissibile la deroga all'art. 94 del R.E.C. qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti:

a. che non si prevedano opere di ristrutturazione ;

b. che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di sicurezza antincendio D.M.16.05.1987 n.246 e siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore di tale decreto, ( farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio dell'abitabilità)

c. non sia possibile altra soluzione tecnica dimostrata dal progettista se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale.

La deroga è ammessa con i seguenti limiti:

4. la larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del D.M 16.05.1987.n.246 (ACCESSIBILTA' DELLA BARELLA- " La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale").

5. la cabina dovrà avere almeno una dimensione interna netta di 60x80 e una porta con una larghezza minima di cm 60."

"Il Comune di Genova 

1 In merito ad un chiarimento richiesto sulle barriere architettoniche dalla Consulta, gli assessorati alle politiche della casa e all’accessibilità della città hanno risposto     con un importante parere.

2. La richiesta di chiarimento era relativa al superamento delle barriere architettoniche all’interno di edifici privati, nello specifico in relazione al taglio/larghezza minima delle scale-pianerottoli interni.

3. La Consulta Istruttoria convocata per rispondere al quesito ha risposto come segue:

4. "...è stato esaminato l’argomento relativo alla deroga delle prescrizioni contenute nell’art.39,c.1, del Regolamento Edilizio Comunale relativamente al limite della larghezza delle rampe di scale, fissata in cm 120, nel caso in cui il restringimento delle scale sia dovuto al reperimento di spazi per l’installazione di ascensori in edifici esistenti.

5. In merito la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in applicazione dell’art.25, c. 6, del R.E.C., l’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, costituisca una evidente miglioria dell’edificio esistente e che, pertanto, laddove le caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici non consentano il rispetto di tale limite minimo, siano derogabili le prescrizioni sui limiti di larghezza delle rampe delle scale, a condizione che l’intervento non si configuri quale ristrutturazione edilizia di interi corpi di scale e che sia acquisito il parere favorevole della competente AUSL sotto il profilo igienico-sanitario.

6. Quanto alla misura minima di larghezza delle rampe di scale da conservare a seguito dell’installazione dell’ascensore la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, sia alla luce dei numerosi specifici precedenti riferiti a deroghe assentite dalla AUSL riguardo al previgente Regolamento Edilizio Comunale, sia in considerazione dei limiti di larghezza previsti dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sia tenuto conto delle norme adottate in merito da altri Comuni, il limite minimo di riferimento non possa essere inferiore ad 80cm. Resta comunque fermo l’obbligo di osservare la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio qualora gli edifici oggetto di intervento rientrino in campo di applicazione di tale normativa.

7. Sempre in merito all’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, preso atto della nota del 30.1.2008 pervenuta dalla Consulta Regionale (...), la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in base a quanto previsto dagli artt.1120 e 1136 del codice civile e all’art.78 del DPR 380/2001, non sia necessaria l’unanimitàdell’assemblea condominiale per l’installazione degli ascensori, essendo sufficienti le maggioranze qualificate ivi previste.

8. La Consulta ha stabilito inoltre che, sempre nel caso di installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, sia derogabile ai sensi dell’art.25, comma 6 del R.E.C. anche il limite di larghezza, pari a 150cm, di atri, corridoi e passaggi di uso comune, alle condizioni indicate per la deroga per la larghezza minima delle scale, ritenendo di assumere quale limite minimo di riferimento una misura non inferiore a 100cm.

9. Quanto infine alla necessità che gli interventi edilizi di superamento delle barriere architettoniche all’interno delle zone condominiali debbano essere totali, tali cioè da rimuovere adeguatamente ogni barriera esistente in relazione alle necessità dei cittadini invalidi,questo Comune condivide tale indirizzo, costituente criterio per le verifiche di nostra competenza sui progetti presentati in materia, fatta eccezione per particolari casi di impossibilità oggettiva (adeguatamente motivata e dimostrata dal progettista), di provvedere alla totale eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.(...)"

"REC del   COMUNE DI GENOVA

Articolo 3

Deroghe

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può rilasciare concessioni o autorizzazioni

in deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio e dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi limitatamente ai casi:

-di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico;

-di opere di eliminazione delle barriere architettoniche;

-di modifiche di destinazione d’uso in contrasto con gli strumenti urbanistici."


venerdì 11 novembre 2011

EMENDAMENTO A3 - Nuove norme europee impongono controlli più accurati sui movimenti incontrollati della cabina e sul suo arresto.

(*) tratto dal mio articolo apparso sul Sole 24 ore di lunedì 7 novembre 2011
Le Norme Armonizzate UNI EN 81-1&2:1999 sono state lo strumento più diffuso e utilizzato dagli installatori di ascensori per soddisfare i requisiti Essenziali di Sicurezza e Tutela della Salute richiesti dalla Direttiva Ascensori 95/16/CE. Tali requisiti, elencati nell’Allegato I alla Direttiva, sono inderogabili. D’altra parte la continua evoluzione delle conoscenze tecniche e gli sviluppi tecnologici hanno portato dal 1999 ad oggi nuove soluzioni relative agli impianti di sollevamento.
A partire dal 1 gennaio 2012 con il relativo emendamento A3, sarà reso operativo un altro blocco di modifiche ed ampliamenti delle norme armonizzate UNI EN 81-1&2 in vigore.
Non è la prima volta dalla loro pubblicazione e dal recepimento della Direttiva Ascensori 95/16/CE che ciò succede. Ricordiamo infatti l’ emendamento A1 relativo ai “Sistemi elettronici programmabili in applicazioni per ascensori riferite alla sicurezza (PESSRAL)” entrato in vigore il 2 agosto 2006, e l’emendamento A2 relativo agli “Spazi per il macchinario e le pulegge ascensori elettrici (Machine Room Less)”, entrato in vigore il 6 agosto 2005. Su tale argomento ricordiamo la grande diffusione avuta dagli impianti senza locale macchine (MRL).
L’entrata in vigore di un emendamento alle norme armonizzate, coincide con il fatto che l’impianto messo in esercizio da quella data (più precisamente la data relativa al Certificato di Conformità CE, rilasciato dall’installatore) deve essere allineato all’emendamento entrato in vigore.
Ciò ovviamente comporta che i costruttori degli impianti ascensori devono predisporre il tutto in tempo utile: infatti i tempi che passano dall’ordine da parte del Cliente sino alla messa in esercizio possono anche superare i sei mesi. Il Cliente quindi deve essere già anzitempo informato che gli verrà fornito un impianto che tiene già conto (sei mesi prima!) dell’emendamento in arrivo.
L’emendamento A3 che andrà in vigore nel 2012 contiene principalmente nuove considerazioni di sicurezza relative ai movimenti non comandati (dall’utente) della cabina, il suo livellamento e rilivellamento in corrispondenza del piano. E’ inutile sottolineare quali possono essere i pericoli connessi a questi eventi consistenti in spostamenti improvvisi della cabina con le porte aperte in cabina e non ancora bloccate al piano, inciampi delle persone relativi al dislivello tra cabina e piano (precisione di fermata non superiore a +/- 10 mm) e mantenimento del livello della cabina in caso di carico/scarico (precisione di livellamento che va mantenuta nelle operazioni di carico e scarico al di sotto di +/- 20 mm).
Il pericolo più grosso invece è quello relativo allo spostamento improvviso della cabina dal piano con le porte di cabina aperte e/o con le porte di piano non ancora bloccate.
I mezzi che dovranno essere usati devono essere in grado di rilevare il movimento non controllato della cabina, arrestarla nel più breve tempo possibile e tenerla ferma, sino al controllo da parte di un tecnico abilitato, che elimini la situazione di pericolo individuata.
La norma prevede sia la duplicazione (ridondanza) delle azioni di arresto immediato mediante duplicazione dei componenti di arresto (meccanico o idraulici), sia sistemi di monitoraggio e controllo delle funzionalità dei sistemi stessi. Inoltre questi componenti oggi dovranno essere anch’essi dotati di certificazione CE. La nuova norma non indica le soluzioni tecniche possibili perché venga rispettata, dovranno essere i costruttori ad individuare le soluzioni adatte. Per gli impianti elettrici di ultima generazione e per gli impianti oleodinamici esistono già soluzioni sul mercato che rispondono alla norma.
Non siamo lontani dal 1 gennaio 2012 ma il mercato dei fornitori di ascensori, però, non è ancora del tutto pronto e neanche quello dei clienti è sufficientemente informato. Abbiamo intervistato a tal proposito Giovanni Varisco, Caporedattore della rivista di riferimento del settore “Elevatori”, il quale ci ha confermato che:”La situazione in Italia è molto deludente: non molti sanno dell’imminenza dell’evento e quasi nessuno ha capito che dopo il 1° gennaio nessuna dichiarazione CE di conformità sarà più corretta se l’ascensore non sarà conforme all’emendamento A3, ben sapendo che non sono previste proroghe ulteriori”.


EN 81-12:1998
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori
Parte 1: ascensori elettrici - Parte 2.ascensori idraulici
Norma armonizzata già entrata in vigore con il recepimento della Direttiva Ascensori 95/16/CE il 30 giugno 1999 con il dpr 162/1999 e successive modifiche.
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Gli emendamenti alle norme armonizzate sugli ascensori:

EN 81-1:1998 – A1:2005
Sistemi elettronici programmabili in applicazioni per ascensori riferite alla sicurezza (PESSRAL)
Norma armonizzata già entrata in vigore il 2 agosto 2006

EN 81-1:1998 – A2:2004
Spazi per il macchinario e le pulegge ascensori elettrici (Machine Room Less)” Norma armonizzata già entrata in vigore il 6 agosto 2005

EN 81-1:1998 – A3:2009
Modifiche alla norma EN 81-1:1998
entrerà in vigore il 31 dicembre 2011.

sabato 6 agosto 2011

Strutture in acciaio e cristallo per ascensori (*)



In riferimento a quanto stabilito dall’ ultimo D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, possiamo inquadrare le strutture in acciaio che sostengono e racchiudono gli impianti ascensori, secondo quanto stabilito al capitolo relativo a Costruzioni esistenti.L’inserimento di un vano ascensore può essere considerato come un “intervento non dichiaratamente strutturale, che interagisce in parte con elementi aventi funzione portante, ma che ne non ne riduce la capacità e la rigidezza”.Per poter dimostrare che l’inserimento di un impianto ascensore all’interno di un edifico esistente non crea, se opportunamente progettato, una riduzione della capacità e della rigidezza degli elementi della struttura esistente occorre fare considerazioni sulle masse in gioco, paragonando i carichi permanenti dell’edificio con quelli della struttura in acciaio che sostiene l’impianto ascensore. L’ingegnere Dario Parente dell’Univestità di Roma ha affrontato analiticamente il problema per conto dell’ANACAM (l’Associazione nazionale delle imprese di costruzione e manutenzione ascensori) nell’articolo “Inquadramento normativo per le strutture in acciaio che sostengono gli impianti ascensori da installare all’interno di edifici esistenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.Orbene un ascensore e la sua “torre” portante possono pesare al massimo 10.000 Kg, che è un valore enormemente inferiore (quasi sempre meno dell’1%), se paragonato con le grandi masse dell’ edificio. Inoltre, analizzando un caso concreto standard, si è calcolato che le forze sismiche e le rigidezze della struttura in acciaio comportano una variazione inferiore allo 0,4% rispetto all’edificio in c.a., pertanto appare chiaro che non vengono ridotti assolutamente capacità e rigidezza degli elementi strutturali dell’edificio esistente. Lo studio conclude che la normativa attualmente in vigore permette di collegare strutture in acciaio a sostegno dell’ascensore a edifici esistenti senza che subiscano danni o ripercussioni dal punto di vista sismico. Le strutture in acciaio non graveranno verticalmente sugli edifici esistenti, esse scaricheranno le loro azioni direttamente sul fondo fossa. I vincoli saranno realizzati in maniera da trasmettere soltanto le forze nel piano orizzontale e da impedire l’ azione di martellamento in caso di variazione dinamiche (sisma e vento). Le forze puntuali potranno essere ripartite su un numero di connessioni necessario ad impedire fenomeni di rottura locale degli elementi strutturali interessati. La struttura in acciaio sarà calcolata per essere in grado di resistere, oltre che a tutti i carichi permanenti ed accidentali, ai carichi sismici generati dalla propria massa.Due edifici diversi continui possono oscillare con tempi diversi. L’ ascensore invece si accompagna alle eventuali oscillazioni dell’edificio, a causa dell’enorme differenza delle masse in gioco. L’ascensore oscilla in armonia con il fabbricato non avendo nessuna possibilità di contrastarlo.
Pertanto prevedere un giunto tecnico ( lungo 1 cm per ogni metro di altezza) non trova alcuna giustificazione strutturale, oltre che essere un ulteriore ostacolo di ingombro in casse scale anguste.
(*) Tratto da un mio articolo apparso su: Il Sole 24 Ore di lunedi' 1 agosto 2011

OK della Cassazione all'ascensore nelle scale! (*)





Il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito della installazione di un ascensore. A prevalere, infatti, è il più generale interesse dei condomini”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 15308/2011 del 12 luglio 2011 con la quale ha ribaltato le conclusioni della Corte di Appello di Napoli che invece aveva riconosciuto le ragioni della proprietaria ricorrente, a sua volta rovesciando la decisioni in primo grado.
La Suprema Corte è stata sollecitata ancora una volta a pronunciarsi sull’argomento dell’installazione dell’ascensore all’interno di un edificio preesistente nel quale non era prevista originariamente la presenza di un ascensore al servizio dei condomini.
La situazione coinvolge plurimi interessi, spesso contrapposti decisamente tra loro, la cui composizione in sentenza non può che comportare un qualche sacrificio per talune delle implicate posizioni giuridiche soggettive.
A ben vedere, in tale occasione si incontrano (o meglio, si scontrano) due concezioni che sono sostanzialmente incompatibili in ragione del fatto che si rivelano ancorate l’una alla difesa degli assetti patrimoniali, l’altra alla tutela della persona.
Il superamento e l’ eliminazione delle barriere architettoniche, pur avendo ricevuto negli ultimi anni una maggiore attenzione, è ancora forse lontano da costituire uno degli elementi portanti della progettazione nell’edilizia, specialmente per quanto riguarda le edificazioni preesistenti, che poi rappresentano la quasi totalità.
Le norme vigenti sono importanti perché definiscono gli obblighi e danno i suggerimenti tecnici necessari alla soluzione dei vari problemi che si incontrano, ma sono vane se non supportate da un serio convincimento sia da parte dei tecnici che degli amministratori, nonché in generale da parte di noi tutti.
Occorre dirlo con franchezza, nel nostro Paese non esiste ancora una “cultura” su tali problemi e contiamo un notevole ritardo rispetto ad altri Paesi sviluppati. Si assiste talvolta ad escamotage per eludere le norme, che certamente non fanno onore ai progettisti, ai tecnici ed ai committenti.
Basterebbe ricordare, peraltro, che proprio con riferimento allo specifico tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 maggio 1999, n. 167, ha definitivamente chiarito che per realizzare condizioni di accessibilità è possibile incidere sul diritto di proprietà del terzo, atteso che ai sensi dell'art. 42 della Costituzione è lecito imporre limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e che l'accessibilità è una qualità essenziale anche dell'edificio condominiale. Quindi il problema è proprio questo: occorre fare tutto il possibile per aumentare l’accessibilità e la fruibilità di tutto l’habitat in cui si svolge la nostra esistenza. Ciò deve maturare nel nostro Paese, nel quale, occorre però evidenziare, la difficoltà è maggiore per il fatto che si opera in città storiche con molti monumenti “vincolati” per i quali gli interventi di adeguamento devono essere più consapevoli e ragionati, ma che comunque non possono essere elusi .Il problema delle “persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali” è un problema che riguarda tutta la società che lo deve considerare come prioritario ed ineluttabile, ed invece non poche sono, ad esempio, le conflittualità che scaturiscono dalla installazione di un ascensore in un fabbricato preesistente dove non è sempre facile da parte dell’amministratore dello stabile far prevalere il diritto di pochi rispetto all’egoismo dei molti. Pur dovendo considerare che non tutte le situazioni sono analoghe, vogliamo però comunque richiamare l’attenzione sono alcune delle più recenti sentenze, contrastanti tra loro:
-Cassazione 14 giugno 2009 n. 14786: “Non è possibile, nemmeno quale abbattimento delle barriere architettoniche, installare un ascensore nella chiostrina se lede i diritti anche di un solo condomino”;
-Cassazione 8 ottobre 2010, n. 20902:”l’installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto può essere attuata, riflettendo servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione…omissis … il concetto di inservibilità espresso nel citato articolo va interpretato come sensibile menomazione dell'utilità che il condomino ritraeva secondo l'originaria costituzione della comunione, con la conseguenza che pertanto devono ritenersi consentite quelle innovazioni che, recando utilità a tutti i condomini tranne uno, comportino per quest'ultimo un pregiudizio limitato e che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità (Cassazione 21-10-1998 n. 10445).
E per ultima la già citata sentenza del 12 luglio 2011, che definisce meglio la necessità di tollerabilità del singolo condominio dissenziente “in sacrificio” della collettività.
In realtà molti fabbricati costruiti prima della legge 13 del 9 gennaio 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” sono privi di ascensore come di tutti quei piccoli accorgimenti atti a favorire i disabili. Dalla tabella … relativa all’ultimo censimento del 2001 appare evidente quanto altissimo sia il numero di abitazioni residenziali con piani fuori terra ancora senza ascensore . Considerando che vengono installati in Italia mediamente 15.000-20.000 ascensori all’anno, pur riferendoci a dati estrapolati ad oggi siamo ancora ben lontani dalla meta di rendere accessibili tutti gli edifici residenziali! Per superare questo problema esistono principalmente due soluzioni: la prima prevede l’installazione di un ascensore racchiuso da un involucro (di solito in acciaio e vetro) all’esterno del fabbricato, appoggiandolo ad una delle pareti perimetrali dello stesso; la seconda consiste nell’installare il nuovo ascensore racchiuso da un involucro analogo al precedente, all’interno del fabbricato di solito nella preesistente cassa-scale ovvero in qualche cortile coperto o scoperto. Oggi anche le tecnologie ascensoristiche hanno fatto passi da gigante, per cui possiamo affermare senza ombra di dubbio che, tranne casi particolarissimi, è sempre possibile trovare una soluzione tecnica per inserire un elevatore in un fabbricato preesistente che ne era sprovvisto.
Per l’installazione di ascensori in edifici, il legislatore, in particolare prevede una precisa distinzione tra gli edifici di nuova costruzione e gli edifici preesistenti oggetto di ristrutturazione (ndr con cambio di destinazione d’uso) e per quelli oggetto di manutenzione straordinaria.
La legge 13 del 1989 (sulle barriere architettoniche) si riferisce sia agli edifici di nuova costruzione, sia alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1) che alle innovazioni da inserire nelle strutture preesistenti. La citata legge 13/89 (da art. 2 ad art. 7) offre tutte le facilitazioni possibili, come abbassamento delle maggioranze condominiali (art. 2), deroga dei Regolamenti edilizi (art. 3), superamento dei vincoli con la Sovrintendenza (art. 4 e 5). La normativa, però, e questo a molti sfugge, si presenta con una serie di vincoli forti per i progettisti, solo in caso di nuove costruzioni o in caso di ristrutturazioni. E’ importante inquadrare questa differenza, altrimenti la normativa per l’ abbattimento delle barriere architettoniche si presenterebbe invece che nella veste di una facilitazione alla esecuzione delle innovazioni, in quella di una serie di impedimenti o di difficoltà.
L’installazione di un nuovo ascensore in un edificio preesistente è classificato come intervento edilizio di manutenzione straordinaria (vedasi art. 3 del dpr 380/2001, ex legge 5 agosto 1978, n 457, art. 31): “-interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici (ndr ascensori), sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso…”. Anche la circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 2008, relativa alle detrazioni fiscale del 36% riporta l’elenco degli interventi classificati come “manutenzione straordinaria” :”…omissis.. realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non portino aumento di volumi e superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, centrali termiche, impianti ascensori, scale di sicurezza…omissis”.
Quindi la installazione di un ascensore in un edifico preesistente che ne è privo, si inquadra nella “manutenzione straordinaria” e non nella “ristrutturazione”. Da questa affermazione derivano le applicazioni delle leggi, norme e regolamenti. Purtroppo invece spesso accade di vedere applicate, nelle sentenze relative all’installazione di ascensori in edifici preesistenti, le disposizioni relative alle nuove edificazioni e alle ristrutturazioni edilizi.
vedi anche altro mio POST: "Le scale si possono tagliare"

(*) Tratto da un mio articolo apparso su: Il Sole 24 Ore di lunedi' 1 agosto 2011

domenica 4 aprile 2010

DM 23 luglio 2009: Scajola ricorre al Consiglio di Stato!


IN BREVE......

Il ministro Scajola, appena dopo Pasqua, farà un Comunicato stampa in cui ribadirà le ragioni del Suo decreto.

Il Ministro ha anche preannunciato l'immediato ricorso al Consiglio di Stato.

Anche l' UNI intende fare passi ufficiali per respingere, quelle che io personalmente ritengo a dir poco "farneticanti", affermazioni dei giudici del Tar LAzio sul suo conto.

BENE .... la Mobilitazione è cominciata!



giovedì 1 aprile 2010

Clamoroso: annullato dal TAR del Lazio il dm 23 luglio 2009!



Con la sentenza n. 5413/2010 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Confedilizia per l’annullamento del dm 23 luglio 2009 relativo alla sicurezza degli ascensori.
Ecco il link per la lettura del testo integrale della sentenza pubblicata il 1 aprile 2010.
La causa principale risiede nella violazione della norma sulla formazione dei procedimenti amministrativi (art.17 della legge 400/88).
La notizia è :
clamorosa
perché giunge dopo oltre 8 mesi dalla emissione del decreto, quando ormai la macchina era in avanzato movimento attuativo;
grave
perché non dà ascolto “sostanziale” ai problemi di sicurezza sollevati dall’ Europa da moltissimi anni e recepiti ormai da quasi tutti i governi europei;
sospettosa
perché ad una attenta lettura il TAR non si è limitato a evidenziare alcune illeggitimità amministrative e procedurali ma esprime pareri sostanziali sulla inutilità delle norme tecniche EN 81-80, in “barba” di tutto e di tutti, che possono solo essere stati dettati dalla Confedilizia che di queste cose non ha mai dimostrato di voler capire molto, ovviamente per puri interessi economici. Addirittura nelle motivazione della sentenza si ritorna platealmente sulla non pubblicazione della norma En 81-80, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel Gennaio 2006! Inoltre vengono “strumentalizzate” e mal “interpretate” alcune frasi del decreto stesso, come se appartenessero ad una requisitoria dell’avvocato della Confedilizia e non ad un giudice del TAR! Come pure viene denigrato l'UNI!
preoccupante
perché adesso cosa succede in caso di incidente? Su chi ricade la responsabilità?
Vorrei ricordare perchè in Italia, qualche anno fa, si era tornati “sensibili” ai problemi della sicurezza sugli ascensori: semplice, ci fu una impennata di incidenti, anche mortali e tutti se ne preoccuparono.
Da qualche anno incidenti gravi non ce ne sono stati molti e allora ci dimentichiamo della sicurezza.
Siamo alle solite: i poteri “forti” della CONFEDILIZIA riescono a “convincere” il TAR della inutilità di norme sulla sicurezza acclarate in tutta Europa, accampando vizi procedurali ed amministrativi.
Perciò aggiungo che la notizia è anche
vergognosa ed immorale!
Speriamo di vedere ora all’opera le Associazioni tutte per difendere la sicurezza di noi tutti.
E' necessaria una grande e compatta
Mobilitazione
per ribaltare l'annullamento del dm 23 luglio 2010.

PS
Grave è anche la incapacità tecnica, legale ed amministrativa dell'entourage del Ministro Scajola (fatto di funzionari e consulenti) che per ben due volte (ricordiamo quanto accaduto nel 2005!) non riesce ad "emanare" un provvedimento leggittimamente blindato dagli attacchi della Confedelizia che è sempre stata notoriamente al "varco" su queste problematiche.