domenica 4 aprile 2010

DM 23 luglio 2009: Scajola ricorre al Consiglio di Stato!


IN BREVE......

Il ministro Scajola, appena dopo Pasqua, farà un Comunicato stampa in cui ribadirà le ragioni del Suo decreto.

Il Ministro ha anche preannunciato l'immediato ricorso al Consiglio di Stato.

Anche l' UNI intende fare passi ufficiali per respingere, quelle che io personalmente ritengo a dir poco "farneticanti", affermazioni dei giudici del Tar LAzio sul suo conto.

BENE .... la Mobilitazione è cominciata!



giovedì 1 aprile 2010

Clamoroso: annullato dal TAR del Lazio il dm 23 luglio 2009!



Con la sentenza n. 5413/2010 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Confedilizia per l’annullamento del dm 23 luglio 2009 relativo alla sicurezza degli ascensori.
Ecco il link per la lettura del testo integrale della sentenza pubblicata il 1 aprile 2010.
La causa principale risiede nella violazione della norma sulla formazione dei procedimenti amministrativi (art.17 della legge 400/88).
La notizia è :
clamorosa
perché giunge dopo oltre 8 mesi dalla emissione del decreto, quando ormai la macchina era in avanzato movimento attuativo;
grave
perché non dà ascolto “sostanziale” ai problemi di sicurezza sollevati dall’ Europa da moltissimi anni e recepiti ormai da quasi tutti i governi europei;
sospettosa
perché ad una attenta lettura il TAR non si è limitato a evidenziare alcune illeggitimità amministrative e procedurali ma esprime pareri sostanziali sulla inutilità delle norme tecniche EN 81-80, in “barba” di tutto e di tutti, che possono solo essere stati dettati dalla Confedilizia che di queste cose non ha mai dimostrato di voler capire molto, ovviamente per puri interessi economici. Addirittura nelle motivazione della sentenza si ritorna platealmente sulla non pubblicazione della norma En 81-80, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel Gennaio 2006! Inoltre vengono “strumentalizzate” e mal “interpretate” alcune frasi del decreto stesso, come se appartenessero ad una requisitoria dell’avvocato della Confedilizia e non ad un giudice del TAR! Come pure viene denigrato l'UNI!
preoccupante
perché adesso cosa succede in caso di incidente? Su chi ricade la responsabilità?
Vorrei ricordare perchè in Italia, qualche anno fa, si era tornati “sensibili” ai problemi della sicurezza sugli ascensori: semplice, ci fu una impennata di incidenti, anche mortali e tutti se ne preoccuparono.
Da qualche anno incidenti gravi non ce ne sono stati molti e allora ci dimentichiamo della sicurezza.
Siamo alle solite: i poteri “forti” della CONFEDILIZIA riescono a “convincere” il TAR della inutilità di norme sulla sicurezza acclarate in tutta Europa, accampando vizi procedurali ed amministrativi.
Perciò aggiungo che la notizia è anche
vergognosa ed immorale!
Speriamo di vedere ora all’opera le Associazioni tutte per difendere la sicurezza di noi tutti.
E' necessaria una grande e compatta
Mobilitazione
per ribaltare l'annullamento del dm 23 luglio 2010.

PS
Grave è anche la incapacità tecnica, legale ed amministrativa dell'entourage del Ministro Scajola (fatto di funzionari e consulenti) che per ben due volte (ricordiamo quanto accaduto nel 2005!) non riesce ad "emanare" un provvedimento leggittimamente blindato dagli attacchi della Confedelizia che è sempre stata notoriamente al "varco" su queste problematiche.

lunedì 8 febbraio 2010

Se non hai “titoli” la Banca non ti vuole!



Faccio impresa da moltissimi anni (certo non ero ancora nato al tempo della crisi del ’29!) ma non ho mai visto un comportamento delle banche come quello degli ultimi anni e specialmente dell’ultimo periodo.

La difficoltà ed il condizionamento che abbiamo noi imprenditori a parlare male delle “nostre” banche poco si confà con il diritto che comunque abbiamo come Clienti di rivendicare un comportamento sano e corretto da parte degli Istituti di Credito (non parlo di “etico” perché saremmo lontano un miglio!).

Non parlo perché ho in atto contenziosi con le banche o perché mi hanno rifiutato ulteriori affidamenti oppure perché ho un “cattivo” rating (secondo i criteri di Basilea 2).

Intervengo per una cosa molto più semplice, ma nello stesso tempo molto grave, della quale sono venuto a conoscenza!

Pare che in alcuni Istituti di Credito (ho prove certe di due grandi Gruppi Italiani!) sono tornati di moda i “titoli” a garanzia delle anticipazioni su fatture e non solo: piovono richieste di polizze personali “a copertura”, deposito di titoli, ecc, ecc.

Mi spiego meglio con l’esempio più grave e del quale voglio parlare: un fornitore emette fattura con pagamento a 90 giorni; il fornitore porta la fattura allo sconto; la banca accetto lo sconto solo a fronte di “titoli” (o meglio, chiedo scusa, assegni post-datati) emessi dal Cliente e che la banca custodirà gelosamente presso di se sino alla naturale scadenza.

E se volessimo applicare l’Avviso Comune? Cosa si dovrebbe fare, emettere assegni a 270 giorni? E quanti assegni dovrebbe emettere un Cliente con molti fornitori per stare dietro a tutte le “esigenze” delle banche dei suoi fornitori? Chiaramente la risposta davanti alle lamentele del fornitore e del cliente con la Banca rea del misfatto è sempre la solita “pirandelliana”: “Così è se vi pare! altrimenti …. Non ci interessi!”.

Ciò, oltre ad essere evidente fuori legge (e mi piacerebbe sapere cosa farebbe la banca davanti ad una perquisizione della Finanza che chiedesse spiegazione di quelli assegni), conferma che dopo avere combinato a nostra insaputa guai con i titoli carta-straccia, adesso insistono nel voler mettere alle corde le piccole e medie imprese; contro una politica governativa che dice proprio il contrario e fa bene Tremonti a denunciare continuamente il malsano comportamento degli Istituti di credito.

Non hanno più i soldi per finanziare le imprese … bene … allora o se li fanno prestare da qualcuno o queste banche non ci interessano più e da questo momento vanno denunciate per il loro comportamento!

Con preghiera, per questi Istituti, però di non “sbandierare” politiche di credito a supporto delle PMI, perché sicuramente di pubblicità ingannevole si tratta: ... e solo per questo tali Istituti andrebbero denunciati e perseguiti !

domenica 24 gennaio 2010

L'ascensore lento diventa "macchina" - Approvato il decreto (*)


Ieri (ndr 23 gennaio 2010) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di recepimento della "nuova" direttiva macchine, la 2006/42/CE.

Con questo atto sono definitivamente abrogati la precedente direttiva 98/37/CE e il relativo decreto di recepimento (Dpr 459/96).

Le novità più rilevanti concernono l’estensione dell’ambito della norma agli ascensori da cantiere (non previsti né dalla Direttiva Ascensori 95/16/CE né dalla precedente Direttiva Macchine 98/37/CE) e agli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s.

Il nuovo decreto di recepimento prevede infatti una serie di modifiche al testo della 95/16/CE, per escludere gli apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 metri al secondo (m/s). In tal modo la barriera tra ascensori e macchine, non sarà più la cabina (intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimento e porte cieche), bensì la velocità: se essa è minore o uguale di 0,15 m/s, allora siamo nel campo della Direttiva macchine, se la velocità è maggiore di 0,15 m/s, siamo nella Direttiva ascensori.

Infatti sul mercato si stanno diffondendo nuove piattaforme elevatrici a norma 2006/42/CE, veri e propri "ascensori" che rispetto a quelle costruite nel passato, offrono, per esempio, il vantaggio di avere anche le porte in cabina e di conseguenza comandi non più a "uomo presente" ma con pulsanti a rilascio, come gli ascensori. Le vecchie piattaforme elevatrici per il trasporto di persone potranno continuare a essere prodotte ma sono destinate a scomparire progressivamente.

Le regole della Direttiva Macchina vengono estese anche anche agli accessori di sollevamento ed a catene, funi e cinghie di sollevamento, introducendo nuove procedure di certificazione.

Viene poi introdotto il concetto di "quasi macchina": insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva. Il fabbricante delle quasi - macchine sarà tenuto ad accompagnarle con un'apposita dichiarazione d'incorporazione e con le istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione.

Altre norme rilevanti nel nuovo decreto che non riguardano direttamente gli ascensori stabiliscono, tra l’altro, il passaggio alle "macchine" degli apparecchi portatili a carica esplosiva (come le pistole sparachiodi) attualmente classificate come armi da fuoco. Inoltre vengono specificati meglio i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva 73/23/CEE (e non la nuova 2006/42/CE) concernente la bassa tensione: elettrodomestici destinati a uso domestico,apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,macchine ordinarie da ufficio,disgiuntori e interruttori.


(*) Articolo apparso a mia firma sul Il Sole 24 Ore di sabato 23 gennaio 2010

mercoledì 20 gennaio 2010

All'esame nuove regole in materia di ascensori (*)



Sarà oggi (ndr: 19 gennaio 2010) all’esame del preconsiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo che darà parziale attuazione alla "direttiva macchine", la 2006/42/CE. La nuova normativa europea modifica, tra l'altro, la direttiva 95/16/CE sugli ascensori e introduce una serie di modifiche molto attese dagli operatori del settore, anche perché il termine per il recepimento nel frattempo era scaduto.
La 2006/42/CE, infatti, prevedeva che gli Stati membri adottassero e pubblicassero le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento prima del 29 giugno 2008 e le applicassero a partire dal 29 dicembre 2009.
Tra i punti più importanti c’è la nuova disciplina delle piattaforme elevatrici, impianti per il sollevamento delle persone e per il superamento delle barriere architettoniche che negli ultimi anni hanno visto crescere in modo significativo la propria diffusione. Lo schema di decreto prevede «l’estensione dello scopo agli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/sec», che di fatto "escono" dalla direttiva ascensori ed "entrano" nella nuova dierttiva macchine.
Di conseguenza, le attuali piattaforme elevatrici subiranno una sostanziale modifica perché pur essendo delle «macchine» dovranno (ndr: potranno) avere le caratteristiche proprie degli ascensori: cabina con porte, comandi non più a uomo presente, apparecchi di sicurezza, e così via.
Le principali aziende del settore si sono già preparate alle nuove regole e l’impatto sul mercato sarà rilevante. Le novità rispetto alle direttive precedenti puntano poi a chiarire una serie di punti che sono stati mal interpretati nel tempo (ad esempio il nuovo concetto di «quasi macchina») e ad esplicitarne altri, ad esempio con l’inserimento degli accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie.
(*) articolo apparso a mia firma su "Il Sole 24 ore" di martedì 19 gennaio 2010, pag. 31