
Molti fabbricati costruiti prima della legge 13 del 9 gennaio 1989 sono privi di ascensore come di tutti quei piccoli accorgimenti atti a favorire i disabili. Il legislatore in particolare prevede una precisa distinzione tra gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione e per quelli oggetto di manutenzione straordinaria. L’installazione di un nuovo ascensore in un edificio esistente è classificato come manutenzione straordinaria (vedasi art. 3 del dpr 380/2001: “omissis…. installazione di impianti ascensori o montacarichi all’interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine…omisssis…”.
La legge 13/89 (sulle barriere architettoniche) si riferisce sia alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1) che alle innovazioni da inserire nelle strutture preesistenti. La normativa si presenta con una serie di vincoli, in caso di nuove costruzioni o in caso di ristrutturazioni. E’ importante inquadrare questa differenza, altrimenti la normativa per l’ abbattimento delle barriere architettoniche si presenterebbe invece che nella veste di una facilitazione alla esecuzione delle innovazioni, in quella di una serie di impedimenti o di difficoltà.Si ripete quindi che la installazione di un ascensore in un edifico che ne è privo, si inquadra nella “manutenzione straordinaria” e NON nella “ristrutturazione”. In questi casi infatti la legge 13/89 (da art. 2 ad art. 7), offre tutte le facilitazioni possibili, come abbassamento delle maggioranze condominiali (art. 2), deroga dei Regolamenti edilizi (art. 3), superamento dei vincoli con la Sovrintendenza (art. 4 e 5). La conclusione che si può trarre è che nel caso di installazione di un nuovo ascensore in edifici esistenti, non si applica nemmeno il dm 236/89 che agli art. 1 e 2 restringe inequivocabilmente il campo di applicazione del decreto alla nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni edilizie, così come sopra definite.Quindi nel caso di manutenzione straordinaria non sono applicabili sia le norme relativa alle dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), sia quelle relative alle dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).
La legge 13/89 (sulle barriere architettoniche) si riferisce sia alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1) che alle innovazioni da inserire nelle strutture preesistenti. La normativa si presenta con una serie di vincoli, in caso di nuove costruzioni o in caso di ristrutturazioni. E’ importante inquadrare questa differenza, altrimenti la normativa per l’ abbattimento delle barriere architettoniche si presenterebbe invece che nella veste di una facilitazione alla esecuzione delle innovazioni, in quella di una serie di impedimenti o di difficoltà.Si ripete quindi che la installazione di un ascensore in un edifico che ne è privo, si inquadra nella “manutenzione straordinaria” e NON nella “ristrutturazione”. In questi casi infatti la legge 13/89 (da art. 2 ad art. 7), offre tutte le facilitazioni possibili, come abbassamento delle maggioranze condominiali (art. 2), deroga dei Regolamenti edilizi (art. 3), superamento dei vincoli con la Sovrintendenza (art. 4 e 5). La conclusione che si può trarre è che nel caso di installazione di un nuovo ascensore in edifici esistenti, non si applica nemmeno il dm 236/89 che agli art. 1 e 2 restringe inequivocabilmente il campo di applicazione del decreto alla nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni edilizie, così come sopra definite.Quindi nel caso di manutenzione straordinaria non sono applicabili sia le norme relativa alle dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), sia quelle relative alle dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).
Anche le norme sulla sicurezza antincendio (d.m. 246/87) fanno riferimento ai casi di nuova costruzioni o ristrutturazione; infatti (punto 1.1.:”Le presenti norme si applicano agli edifici di nuova costruzione o agli edifici in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali…omissis… si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o al’aumenti di altezza….omissis”).
Ma allora come fare per venire incontro alla esigenze dei disabili?
Quale procedura si deve seguire per poter installare un ascensore in un edifico preesistente quando non esistono alternative se non il taglio delle scale?
Occorre specificare che la riduzione della larghezza delle scale, anche se oggettivamente potrebbe sembrare una riduzione di sicurezza per evacuazioni in caso di emergenza come incendi o terremoti, automaticamente non conduce a creare una situazione di pericolo.
È doveroso però evidenziare che ultimamente i VVF, tranne ovviamente nelle situazioni di particolare esodo, si sono orientati a livello nazionale a considerare una larghezza minima di 80 cm.
In base a ciò i Comuni italiani, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando DIA con asseverazioni di tecnici riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare quando possibile i Regolamenti edilizi, al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche.
Oggi in Italia ormai esistono moltissimi casi di installazione con taglio delle scale autorizzate dagli Uffici tecnici dei Comuni sia sotto forma di DIA che di permesso di costruire.In conclusione si vuole evidenziare che:
a) in relazione alla “fattibilità giuridica” si evidenzia che la legge 13/89 è stata redatta per “favorire” (termine preso dal titolo della legge) la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
b) le maggioranze condominiali sono state ridotte, o portate, secondo recente sentenza di Cassazione, anche ad un solo Condomino
c) che esistono ormai moltissime sentenze positive in Italia relative alla installazione di ascensori in vano scala con parziale taglio delle rampe
d) che l’installazione dell’ascensore non rende inservibile e insicuro l’uso delle scale.
e) che l’ascensore aumenta il valore della proprietà immobiliare.
63 commenti:
c'e' una sentenza cassazione che sostiene che 80 cm sono pochi
Ne sono al corrente. Comunque le sentenze in questi casi non sono generalizzabili. Qualora si dovesse arrivare ad un processo e poi al giudizio esistono purtroppo correnti di pensiero non uniformi sulla questione. Anche se l'orientaneto più recente va nella direzione dell'installazione dell'ascensore per un problema prettamente sociale che in passato era alqunato trascurato.
la sentenza della corte di cassazione è molto chiara; la riduzione delle rampe a 85 cm è stata considerata una grave menomazione per la scala poichè non consente il passaggio contemporaneo di due persone, nè di oggetti di grosse dimensioni pertanto una simile modifica necessità dell'unanimità dei condomini perchè lesiva delle parti comuni. In altre parole basta uno che dice di no e l'ascensore non si installa.
Ripeto che la questione non si può liquidare in maniera così semplice ed ogni caso va distinto dall'altro. La giurisprudenza è molto variegata e la stessa Cassazione non è stata sempre uniforme sull'argomento. Non si spiegherebbero infatti le innumerevoli situazioni di riduzione delle scale presenti in Italia con il benestare dei VVF e dei Comuni che alcune volte hanno inserito questi limiti nel Regolamneto edilizio comunale. Come ho sottolineato il problema sociale dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici preesistenti comporta necessariamente "dei sacrifici" nella proprietà comune. Sono stato recentemente a Parigi proprio per verificare alcune tipologie di installazioni di ascensori e anche in Francia è accettata la riduzione delle scale sino a 80 cm. E la Francia è tra le prime nazioni europee per i problemi di sicurezza! Non mi parli comunque del trasporto dei mobili se paragonato all'accessibilità delle persone diversamente abili!
vogliono installare un ascensore in un edificio del 1920 con il taglio delle scale35 cm. da un lato 35 dall'altro riducendo a circa 80 cm. le scale) però lo spazio che si ricava non dà la possibilità di installare un ascensore per l'abbatimento delle barriere architettoniche art. 1120 quindi serve l'unanimità (innovazioni)vedi sentenza Cassazione n. 12487 del 01.06.2007 è da ritenersi nulla qualunque delibera anche in presenza di disabili.
non esiste soltanto il problema relativo al trasporto mobili, bensi altri quali il passaggio di una barella, il passaggio obbligatorio per tutti della cassa da... ecc. 10 novembre 2009
esiste anche una sentenza che ha dato ragione a un disabile che soffrendo di claustofobia non poteva prendere l'ascensore. Quindi la riduzione delle scale a 80cm necessaria per installare l'ascensore voluto dal condominio non gli avrebbe permesso di montare un servoscala.Ecco l'importanza della largezza delle scale anche se si progetta un ascensore con dimensioni inferiori a quelle neccesarie per l'ingresso di una sedia a rotelle.
E quale sarebbe questa sentenza ? a me sembra che ne esiste una del giugno 2009 che si ispira al principio di solidarietà, ricavato dall'art. 2 della Costituzione, che obbliga i cittadini a condotte inderogabilmente dirette al bene collettivo, anche nelle formazioni sociali in cui il condominio sembra ricondotto .
IL riconoscimento alla istallazione va riconosciuto sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di condominio e di comunione.
È cioè necessario rileggere il Codice Civile alla luce della Costituzione, che garantisce principalmente valori personali (e non patrimoniali).
Questa logica interpretativa deriva dal nostro stesso ordinamento e dalla prevalenza che nello stesso hanno i precetti costituzionali di garanzia dei diritti inviolabili dell'Uomo e di tutela del bene della persona.
La "supremazia" della Carta costituzionale comporta che gli atti normativi in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione possano essere "censurati" dal Giudice delle leggi con una dichiarazione d'illegittimità costituzionale.
La ricaduta è nei confronti del Giudice e degli operatori del diritto per i quali vi è l'obbligo di prediligere, a fronte di disposizioni che possano avere interpretazioni diverse, quelle più conformi al contenuto del precetto costituzionale.
Esiste una 'immediata valenza applicativa della norma di garanzia dei diritti inviolabili della persona umana, anche in difetto di una specifica norma d'attuazione, posto che la norma di garanzia non rimane sospesa in attesa dell'intervento del Legislatore.
Non bisogna dimenticare, peraltro, che proprio con riferimento allo specifico tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 maggio 1999, n. 167, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 1052 del Codice Civile, ha definitivamente chiarito che per realizzare condizioni di accessibilità è possibile incidere sul diritto di proprietà del terzo, atteso che ai sensi dell'art. 42 della Costituzione è lecito imporre limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e che l'accessibilità è una qualità essenziale anche dell'edificio condominiale.
Condivido pienamente la posizione dell'ultimo "anonimo" "costituzionalista" lettore, che ringrazo per aver inquadrato così precisamente la questione, specialmente con il richiamo alla sentanza del 10 maggio 1999 n. 167 dove si afferma che è lecito imporre limiti alla propietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e che l'accessibilità è una qualità essenziale anche dell'edificio condominiale.
Salve Enzo.
Leggo sopra: "È doveroso però evidenziare che ultimamente i VVF, tranne ovviamente nelle situazioni di particolare esodo, si sono orientati a livello nazionale a considerare una larghezza minima di 80 cm."
Sapresti cortesemente indicarmi un riferimento normativo che fissa ad 80 cm la larghezza minima da garantire?
Mi aiuterebbe a perorare una certa causa...
Grazie del supporto.
scusate la domanda ma le spese dell'installazione dell' ascensore con taglio delle scale chi le paga?...solo chi vuole l'ascensore?...e il taglio delle scale? essendo parti comuni chi le paga?...sempre chi vuole l'ascensore?...oppure tutto il condominio?
grazie
Buona sera, in un condominio di 4 piani (compreso piano terra) è nata una diatriba tra i condomini. La maggioranza dei condomini vuole installare l'ascensore con taglio delle scale a 80 cm, mentre i condomini del primo piano ritengono che questo sia lesivo per il loro utilizzo delle scale e che l'ascensore si possa fare esterno. L'ascensore esterno però permette l'accesso al piano intermedio e non al pianerottolo obbligando l'utilizzo di un montascale per i condomini disabili.
In tale situazione, mi chiedo se il diritto all'accessibilità all'abitazione possa essere espletato mediante l'utilizzo di ascensore esterno più montascale per una unica rampa o debba prevalere sulla volontà dei condomini del primo piano che si vedono ridotte le scale a meri 80 cm.
grazie
Buona sera, in un condominio di 4 piani (compreso piano terra) è nata una diatriba tra i condomini. La maggioranza dei condomini vuole installare l'ascensore con taglio delle scale a 80 cm, mentre i condomini del primo piano ritengono che questo sia lesivo per il loro utilizzo delle scale e che l'ascensore si possa fare esterno. L'ascensore esterno però permette l'accesso al piano intermedio e non al pianerottolo obbligando l'utilizzo di un montascale per i condomini disabili.
In tale situazione, mi chiedo se il diritto all'accessibilità all'abitazione possa essere espletato mediante l'utilizzo di ascensore esterno più montascale per una unica rampa o debba prevalere sulla volontà dei condomini del primo piano che si vedono ridotte le scale a meri 80 cm.
grazie
Non c'è dubbio che il diritto all'accessibilità si espleta con l'ascensore all'interno della cassa scale con riduzione deglo scalini agli 80 cm.
Se la maggioranza dei condomini è d'accordo andate avanti. Incontrerete forse qualcjhe opposizione (art. 700) ma il limite di 80 cm è ormai accettato da tutti i comuni italiani.
Abito in un condominio di 3 piani, realizzato nel 1970, e si vorrebbe installare l'ascensore all'interno , nelle rampe delle scale, che per l'occorrenza verrebbero ridotte, per una profondità di m 1,40, dagli attuali m 1,20 a cm 0,80.
Chiesto all'Uff. Tecnico del mio Comune ( Rimini-RN) mi é stato risposto che la cosa non é possibile in quanto le scale devono avere una larghezza costante di m 1,20, e che dunque l'eventuale progetto non verrebbe approvato.
Tutto ciò, ing. Fornasari, é in contrasto con quanto da lei detto in premessa.
Vi è, secondo lei, una via di uscita per superare quanto detto dall'Uff. Tecnico?
Grazie per la cortese risposta
La posizione del comune è errata, peri motivi che ho sottolineato nel mio intervento.
il fatto principale è che trattasi dio MANUTENZIONE STRAORDINARIA e non c'è nessuna legge che prevede la larghezza delle rampe scale.
Ritorni al Comune come la stampa del mio POST. Se il comune ha bisogno di ulteriori elementi Le trasmetto via e-mail una mia relazione svolta in qualità di CTP per un problema
analogo.
Spett. Ing. Fornasari
Innanzi tutto la ringrazio sentitamente per la cortesia e disponibilità che mi ha riservato.
Per il vero nel mio colloquio con il personale tecnico del Comune, avevo già fatto menzione del contenuto del suo scritto di introduzione al presente post.
Pur tuttavia la loro posizione è stata quella di cui le ho fatto cenno.
Ora vorrei ritornare portando, unitamente alla sua risposta datami anche l’art.3 del DPR 380/2001, ma il testo dell’articolo che ho trovato a questo indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm, al para b) "interventi di manutenzione straordinaria", non parla affatto di quanto da lei riportato nel suo post, ovvero di “omissis…. installazione di impianti ascensori o montacarichi all’interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine…omisssis…”.
Dove posso trovare il testo così come lei lo ha riportato?
Inoltre, siccome penso che non mi sarà facile spuntarla con i tecnici Comunali, cortesemente mi potrebbe inviare “ la sua relazione svolta in qualità di CTP per un problema analogo.?
Francamente non so se riuscirò a venire a capo di questo problema che allo stato attuale si presenta insormontabile.
Se ella con la sua già manifestata cortesia , avesse l’opportunità di darmi altre indicazioni/consigli, gliene sono infinitamente grato
Augurandole un buon lavoro le porgo i più cordiali saluti.
Giordano Alfredo
E.mail : kpxgi@tin.it
Buon giorno,
ho letto con molto interesse tale post, mi è sorto però un dubbio: la larghezza minima delle scale a 80 cm si deve misurare dalla parete o quella effettiva togliendo per capirci eventuale zoccolo e/o ingombro ringhiera.
Grazie
Rispondo all'anomimo del 10 aprile.
Di solito quando si tagliano le scale la ringhiera non viene più apposta per dare spazio alla struttura in acciaio e vetro del castelletto. Per cui la misura di SX salendo viene a concidere con il nuovo castelletto.
Inoltre essendo la scala il passaggio per un esodo in caso di pericolo, la misura della larghezza va presa ad altezza d'uomo, quindi eliminando lo spessore di zoccolature, marmi, sulla parete di DX salendo.
Spero di essere stato sufficintemente chiaro.
In tal modo la misura di 80 cm può essere definita "lorda" perchè include zoccolature a DX e attuale ringhiera a SX, sempre salendo le scale.
Spett.Ing.Fornasari,
è stata indetta un'assemblea straordinaria nel mio condominio per l'installazione dell'ascensore con riduzione delle scale a 80 cm.Alcuni condomini fanno opposizione appellandosi agli art.1102,1108 e al 2 comma dell'art 1120 del c.c. sostenendo che l'uso della cosa comune viene ad essere menomato.Vorrei sapere il suo parere al riguardo
Posto che anch'io credo che la restrizione della rampa a 80-90 cm sia sufficiente, mi sto ponendo il problema dei calcoli a supporto del taglio della rampa che dovrà essere realizzato alla luce della NTC2008.
Preciso che sono un ingegnere ed opero in provincia di Napoli.Cosa ne pensa?Che verifiche devo preventivare per la scala.
La ringrazio per quanto mi indicherà.
Quindi la larghezza della scala non sarebbe più di 80 cm, ma di circa 70 cm considerando ringhiera tolleranza per appoggio delle mani e zoccoli. Un pò pochino mi pare....
Salve mi immetto in una discussione fatta un pò di tempo fà.Ho un problema similare nel mio condominio.Oggetto: richiesta di un ascensore con taglio di scala a 80cm.
I fatti sono questi, 1) edificio con rampe scale superiori o pari a 15 gradini senza pianerottolo di riposo.2) vano ascensore esterno su marciapiede pubblico e passaggio auto laterale l'ascensore.3)modifica della prima rampa di scale con piegatura della stessa che grava sugli ingressi del piano terra restringendo il passaggio, e abbassandone il valore abitativo.4)spostamento vano di ingresso con messa in opera di gradini che invadono in parte privacy del proprietario piano terra.
Detto questo ci sono possibilità di mettere un ascensore in queste condizioni abitative?
Edificio di 5 piani con 16 famiglie che affluiscono in caso di pericolo in un restringimento dell'ultima rampa di uscita.
Senza pensare chiaramente alle cose da trasportare di grosse dimensioni.
La ringrazio anticipatamente e attendo un suo commento
Buongiorno;
forse vado fuori argomento, ma non trovo risposta al mio quesito:
il taglio della scala deve essere approvato da tutti i condomini o basta l'approvazione della maggioranza di essi?
Dovendo fare un ascensore od elevatore interno ad un caseggiato e dovendo tagliare un pezzo di scale, ci vuole il consenso di tutti o basta la maggioranza dei condomini?
Non occorre l'approvazione di tutti i condomini. Anche le rampe delle scale e la scala stessa costituisce uno "spazio comune" che può essere utilizzato per installare l'ascensore. Richiamo a tal proposito una sentenza della Cassazione, in cui si ribadisce,
"La installazione in un edificio in condominio (o in una parte di esso) di un ascensore di cui prima esso era sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120. primo comma, c.c., una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c., secondo cui l'approvazione deve avvenire "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio". L'installazione di un ascensore in un edificio in condominio (o parte autonoma di esso), che ne sia sprovvisto, può essere attuata, riflettendo un servizio
suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo
il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera. Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità dei condomini, soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini. A meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio. Pertanto, qualora, al posto della tromba delle scale e dell'andito corrispondente a pianterreno, si immette un impianto di ascensore, a cura e spese di alcuni condomini soltanto, il venir meno dell'utilizzazione di dette parti comuni dell'edificio nell'identico modo originario non contrasta con la norma
del secondo comma dell'art. 1120 c.c. perché, se pur resta eliminata la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne offre uno diverso, ma di contenuto migliore, onde la posizione dei dissenzienti è salvaguardata dalla possibilità di entrare a far parte della comunione del nuovo impianto".
*Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1975, n. 2696.
Occorre inoltre considerare che la legge 13/89, successiva a questa sentenza a addirittura abbassato (art.2) il quorum necessario portandolo a un terzo del valore dell'edificio.
anonimo n.2 non so dove abita l'ing.Fornasari se le scale sono di 80 cm.con muro a destra e gabbia ascensore a sinistra.Spero di no, altrimenti, sarebbe opportuno per tutti gli inquilini di quella scala,riservarsi un locale condominiale al piano terra,dove, adulti, vecchi e bambini,donne e uomini ai primi sintomi di malessere si possano trasferire.Evitando che, in caso di infausto evolversi della malattia, debbano essere tumulati in casa.
Sono stato indeciso se pubblicare questo commento un pò ... direi ... superficiale!
Però il "luogo comune" di queste persone che remano (forse inconsciamente!) contro coloro che hanno necessariamente bisogno dell'ascensore va comunque combattuto.
Ho effettuato tanti tagli di scale sino a 80, 85, 83 cm , ecc e non ci sono MAI state le difficoltà che segnala l'ANOMINO 2, anzi la presenza dell'ascensore ha suscitato solo ringraziamenti e ... benedizioni!.
Piuttosto quanti anni ha l'anonimo 2 e a che piano abita? Gli auguro, se per caso abita ai piani alti e non c'è l'ascensore, di godere sempre di ottima salute.
Buon 2011 a tutti!
PS Io abito al quinto e ho l'ascensore.
Buonasera Ingegnere. Vivo in un palazzo del 1700 vincolato alle Belle Arti. Abito al 3 piano, ma a 17 metri di altezza. Una ragazza con gravi difficoltà motorie alle gambe (sempre in peggioramento) vorrebbe acquistare il mio loft, ma i 112 gradini sono per lei moltissimi e la disposizione "incrociata" delle scale non permette un ascensore interno. E' possibile istallarlo non in facciata, ma in una posizione adiacente? Esistono degli obblighi di accettazione della richiesta da parte degli Enti a favore dei diversamente abili? La ringrazio in anticipo per la risposta e la saluto cordialmente. Sergio da Casale Monferrato
Buonasera
ho letto attentamente prima il suo articolo e poi i post che si sono succeduti.
Nel mio condominio si è cominciato a parlare di ascensore condominiale (Dio voglia!).
Attualmente lo spazio interno alla scala utile è di 246 cm (120 cm di larghezza scala per 2 rampe + tromba scale di 36 cm) se ho capito bene, dovendo occuparne almeno 160 cm con la larghezza minima della nuova scala (80x2), ne rimarrebbero 86 da destinare all'ascensore.
E' possibile in tale spazio fare una muratura portante ed alloggiarvi un ascensore o vi sono alternative alla muratura portante?
grazie in anticipo
Egregio signor Bruno,
nello spazio di 86 cm è possibile alloggiare un ascensore, utilizzando come involucro (vano corsa)una struttura parallelepipeda in acciaio e cristallo.
Occorre però valutare anche se vi è spazio per la fossa e per la testata. Oggi tali aspetti posso essere risolti con ascensori a fossa e testata ridotta, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico in deroga alla direttiva ascensori 95/16/Ce.
Grazie per la risposta.
Acciaio e cristallo vuol dire che si perde la luminosità della scala? Non esistono soluzioni solo cristallo? Si devono usare tutti e 86 i cm o, come mi sembra di aver letto da qualche parte esistono ingombri da 80 ed i 6 cm che rimangono posso dedicarli alla scala?
Grazie ancora
dimenticavo...
Le sue posiioni sonon condivise dal Centri Studi dell’ANACI (amministratori di condominio)? Esistono documenti in tal senso?
Grazie
Egregio signor Bruno,
le strutture in acciaio e cristallo sono molto luminose, proprio per questo sono utilizzate. Solo in cristallo sono impossibili da realizzare e comunque sarebbero estremamente costose per corse lunghe.
Io ho realizzato un ascensore con ingombro lordo di 69 cm!
Quindi si può scendere sicuramente al di sotto di 80 cm se ci si riesce a livello progettuale.
In merito all'ANACI, ed al suo Centro Studi, che conosco molto bene, non credo che abbiano affrontato il problema. comunque le mie considerazioni sono condivise da moltissimi tecnici, quindi non si preoccupi.
Lei in quale città vive/abita?
I grossi comuni di solito sono tutti allineati alla mia posizione, potrebbe incontrare qualche difficoltà nei piccoli centri dove gli uffici tecnici non sono sempre in grado di assumersi le responsabilità necessarie.
Saluti
abito in un appartamento di uno stabile costruito negli anni '50 in zona sismica (Avellino) ed è in muratura portante con cordoli di cemento armato. è composto da un piano rialzo e tre piani. le scale in tale fabbricato contribuiscono alla staticità dell'edificio o sono un corpo a se stante e quindi possono essere tagliate?
saluti e grazie.
spett.ing.Fornasari abito in un condominio disposto su 4 livelli costruito nel 1960.
un ordinanza comunale del 2009 blocca la decisione condominiale per poter installare l'ascensore all'interno del vano scale, perche' non puo' essere modificato il taglio degli scalini da 120cm (attuale) a 90cm.
ci chiediamo se oggi nel 2011...... ci fosse una soluzione per far fronte a questa ordinanza che non ci permette il beneficio collettivo, soprattutto in caso di infortunio!!!
la ringrazio per la cortese attenzione.
L'ordinanza non rispecchia gli orientamenti legislativi nazionali per i motivi che ho cercato di esporre in questo blog. Per capire di più sarebbe interessante leggere l'ordinanza.
Me la faccia avere: fornas@tin.it.
La leggero e le farò sapere qualche cosa.
Egr. Ing. Fornasari
prima di tutto grazie di questo ottimo sito e delle sue risposte...
Il taglio della scala con relativa installazione del corpo in acciaio/cristallo di un elevatore crea dipersé un problema agli inquilini del primo piano e del pian terreno. In un edificio di tre piani questi hanno come minimo il 33% dei millesimi, con che maggioranza si può deliberare in assemblea?
Grazie
Massimo mbgiulio@gmail.com
Buongiorno Ing.Fornasari,
vivo in condominio di 4 piani (e uno rialzato) di nove appartamenti.
C'è l'intenzione di far installare una piattaforma elevatrice che secondo il progetto fatto farebbe ridurre le scale a 80cm di larghezza ( solo per la parte occupata dalla piattaforma... ossia i primi 3 e gli ultimi 3 gradini rimarrebbero della larghezza attuale).
Purtroppo mi trovo di fronte all'opposizione, dei proprietari degli appartamenti al piano rialzato e al primo piano ma qui non domiciliati. ( Quello del piano rialzato non passerebbe nemmeno davanti alla piattaforma e sembra il più accanito!!!).
La loro opposizione nasce dal fatto che ci sarebbero difficoltà per il passaggio di una barella, per il passaggio di mobili ingombranti in caso di traslochi, non si riuscirebbe a passare in due persone e in ultimo non passerebbe una bara.
E' stata data anche garanzia dall'eventuale installatore che l'accesso alla cantina, di uno degli oppositori posta nel vano sottoscala, non verrebbe ostruito secondo il progetto fatto.
Loro aggiungono che dato il tipo di piattaforma a pistone comporterebbe forse più rumore ( e sottolineo che non vive lì come anche gli altri 2) e una menomazione estetica negativa.
Per riassumere siamo su 9 proprietari, 5 a favore che si accollerebbero le spese, 1 neutro (che però ha l'alloggio al piano rialzato e quindi non usufruirebbe dell'ascensore) e i 3 oppositori.
Probabilmente adesso andremo per vie legali considerando anche il fatto che al 3° piano vive un'inquilina che ha problemi di salute e motori.
Attendo un Suo gentile parere a riguardo e porgo i miei saluti.
Giacomo
Buongiorno Ing.Fornasari,
vivo in condominio di 4 piani (e uno rialzato) di nove appartamenti.
C'è l'intenzione di far installare una piattaforma elevatrice che secondo il progetto fatto farebbe ridurre le scale a 80cm di larghezza ( solo per la parte occupata dalla piattaforma... ossia i primi 3 e gli ultimi 3 gradini rimarrebbero della larghezza attuale).
Purtroppo mi trovo di fronte all'opposizione, dei proprietari degli appartamenti al piano rialzato e al primo piano ma qui non domiciliati. ( Quello del piano rialzato non passerebbe nemmeno davanti alla piattaforma e sembra il più accanito!!!).
La loro opposizione nasce dal fatto che ci sarebbero difficoltà per il passaggio di una barella, per il passaggio di mobili ingombranti in caso di traslochi, non si riuscirebbe a passare in due persone e in ultimo non passerebbe una bara.
E' stata data anche garanzia dall'eventuale installatore che l'accesso alla cantina, di uno degli oppositori posta nel vano sottoscala, non verrebbe ostruito secondo il progetto fatto.
Loro aggiungono che dato il tipo di piattaforma a pistone comporterebbe forse più rumore ( e sottolineo che non vive lì come anche gli altri 2) e una menomazione estetica negativa.
Per riassumere siamo su 9 proprietari, 5 a favore che si accollerebbero le spese, 1 neutro (che però ha l'alloggio al piano rialzato e quindi non usufruirebbe dell'ascensore) e i 3 oppositori.
Probabilmente adesso andremo per vie legali considerando anche il fatto che al 3° piano vive un'inquilina che ha problemi di salute e motori.
Attendo un Suo gentile parere a riguardo e porgo i miei saluti.
Egregio...anonimo!
le problematiche sollevate sono "classiche" lamentele delle persone contrarie alla installazione, quando non sanno più a cosa appellarsi per opporsi.
L'argomentazione che viene posta per contestare la riduzione della larghezza delle scale è quella relativa ai regolamenti di Polizia Mortuaria: questi sono codificati da specifiche norme e non esistono impedimenti per realizzare la riduzione delle scale sino a 80 cm. Infatti una scala larga 80 cm consente agevolmente il passaggio di una bara.
Anche il passaggio delle barelle non è pregiudicato in quanto queste sono generalmente larghe 55-60cm.
In relazione infine al problema dei traslochi la riduzione delle scale non crea pregiudizi perché molte porte delle abitazioni sono larghe solamente 70-80 cm (questo è anche il motivo per cui oggi si ricorre frequentemente a sollevatori e gru esterne al fabbricato), ma quando si ricorresse alle scale, 80 cm sono più che sufficienti visto che la profondità standard di mobili, lavatrici, frigoriferi, ecc è di 60 cm. Senza contare che il trasporto degli scatoloni è facilitato dalla presenza dell’ascensore.
Il giudice non terrà quindi conto di questa tipologia di argomenti.
Salve Ingegnere sono un giovane collega e dovrei redigere una relazione di fattibilità per l'inserimento di un vano ascensore in un palazzo d'epopca. Ho previsto taglio scale fino a 80 di larghezza utile. Questo comporta una larghezza lorda del vano ascensore di 80 cm. date le opposizioni dei restanti condomini, mi può dare qualche "dritta" anche normativa su come impostare la relazione di fattibilità a supporto della scelta tenuto conto che comunque l'ascensore avrebbe cabina con larg.< 75cm (no carrozzelle!?!). Devo considerare anche deposito ex Genio Civile e VVF nella fase operativa?
Grazie per l'aiuto
danielesgaramella@virgilio.it
Egregio Ingegnere ,
nel mio condominio il vano scala è di soli 66 cm. , mentre le rampe sono larghe 110.
E' stato presentato un unico progetto-preventivo , che prevede di restringere le scale a 83 cm., con conseguente utilizzo di un vano scala allargato a 120 cm.
Detto progetto-preventivo è stato "approvato" con 490 millesimi a favore (6 condomini su 12), 340 contro (4 su 12),con 2 condomini assenti .
Approvato in forza della della L.13/89 già citata , che tutela nel nostro caso un adolescente , che fruisce dei benefici previsti dalla L.104/92 , che sale e scende le scale , per sua fortuna , letteralmente a salti di 3-4 gradini alla volta , e che non soffre di menomazioni psichiche .
Io , che sono tra quanti si oppongono all'installazione , mi chiedo se in questo caso non si cerchi di utilizzare impropriamente una tutela , giusta di per sè , per uno scopo non tanto nobile , ovvero installare un ascensore smisurato , quando invece sarebbe più equo accontentarsi , non dico dei 66 cm. del vano scale , che saranno anche insufficienti , ma di una ripartizione degli spazi più equa .
Grazie
Salve, vorrei sapere se è possibile operare un taglio delle scale che le riduca oltre la misura di 80 cm. Vorrei, anche cortese Ingegnere che lei mi potesse dire qualcosa di Palermo. Conosce per caso gli orientamenti nella mia città?
Ringrazio
Mi spiego meglio. Vorrei acquistare un appartamento sito al terzo piano senza ascensore e il vano scale, a incrocio, è già abbastanza stretto, non essendoci alcuno spazio tra le varie rampe. Mi domando se in una situazione del genere l'ascensore si possa sempre montare.
Mi domando inoltre, se mio papà disabile ai senso dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, pur se non residente, ma soltanto visitatore, possa darmi diritto ad accedere a qualche beneficio anche in termini di approvazione del lavoro.
In alternativa, è sempre possibile montare un montascale? Deve esserci anche qui l'approvazione della maggioranza dei condomini o eventualmente potrei farla a spese mie. Ripeto, mio padre non vivrebbe con me, ma vorrei potesse venire a casa mia.
Grazie ancora
Gentile ingegnere,
potrebbe indicarmi qual è l'ingombro minimo lordo(larghezza e profondità)di un ascensore all'interno della tromba delle scale condominiali? Ci troviamo in un palazzo degli anni '50 con spazi comuni piuttosto piccoli, ma c'è la volontà di tutti i condomini (quantomeno, secondo la riunione condominiale, nessuno è contrario o si opporrebbe anche se i propietari dei piani bassi non parteciperebbero alle spese). Grazie davvero.
Salve,
mi trovo in una situazione silile a quella dell'anonimo precedente. Si era pensato in un primo momento di mettere l'ascensore all'esterno, ma, dal momento che la facciata del palazzo ne perderebbe, stiamo valutando l'ipotesi di istallarlo all'inteno anche se gli spazi sono limitati. Il nostro timore è che il taglio delle scale possa avere costi molto alti, sa darmi un'ordine di grandezza, una cifra orientativa, per il taglio di 8 rampe di scale di 12 gradini ognuna?
In attesa del suo cortese parere la ringrazio.
Agli ultimi anonimi, consiglio di leggere il mio ultimo Post su questo BLOG "OK della Cassazione all'ascensore nelle scale", pubblicato anche sul Sole 24 Ore di lunedì 1 agosto.
Salve ing.nel mio condominio ci si sta istallando un ascnsore con la riduzione delle scale a 81cm c,a. volevo sapere e ammesso, datosi che sono io l'interessato all'ascensore il condominio potrebbe farmi qualche causa.
Egregio anonimo del 14 ottobre 2011 21:01,
può stare sicuramente tranquillo.
Legga anche il mio post pubblicato all'inizio di agosto su quello che ha detto la Cassazione il 29 luglio di questo anno
Buonasera
farei una sola domanda, nel caso venga istallato un ascensore, e con un taglio previsto di 80 cm,
nel caso il "piombo" del palazzo (avendo più di duecento anni) non possa consentire una costante di 80, ma va dai 76 agli 84, in alcuni punti, come ci si deve comportare?
grazie
Mario
Egr. dr. Fornasari, innanzitutto vorrei ringraziarLa per questo suo sito e per le risposte che ha dato a tutte le persone che Le hanno fatto una qualche domanda. Vorrei esporLe un mio quesito e La ringrazio se vorrà rispondermi.
In un fabbricato del 1920 ( a Reggio Calabria ) ho un appartamento adibito a studio dentistico ( già classificato al Catasto come A 10 ). Questo appartamento è situato al piano rialzato ( primo fuori terra )e per accedere al mio studio occorre salire 5 o sei gradini. Il mio studio è accreditato con il Servizio Sanitario Regionale. Alcuni condomini vorrebbero istallare un ascensore con il taglio delle scale e quindi le scare verrebbero ridotte a 95 centimetri. Poichè la via di fuga del mio studio coincide con l'uscita stessa, esiste o esisterà qualche problema se le scale vengono tagliate a cm 95 ? Un ascensore che occupa lo spazio di cm 90 ( l'interno dell'ascensore sarà di cm 75 ) aiuta nella eliminazione delle barriere architettoniche ? Considerando che l'ascensore dovrebbe avere due porte contrapposte, un paziente su sedia a rotelle può prendere questo ascensore ? Grazie. Carlo Annunziata
Egregio dr. Annunziata,
non sarei preoccupato dei 95 cm della larghezza delle scale. Piuttosto punterei a far fermare l'ascensore anche al piano rialzato dove è ubicato il suo studio. Con il doppio accesso ciò è possibile. Attenzione però a come è realizzato l'ascensore: in 90 cm non è facile realizzare un ascensore con porte da 75 cm, cabina larga 80 cm e profonda 120 cm (come da dm 236/89). Anche se non necessario per legge, mi batterei al posto suo per avere queste misure. In tal modo anche i pazienti in carrozzella possono accedere al suo studio dentistico.
Con le porte opposte non esiste né la soluzione di ascensore idraulico, né quella di ascensore elettrico. Occorre fare ricorso ad un ascensore a tamburo, che però in Italia è poco diffuso. Se non si trova un'azienda in grado di realizzarlo mi faccia sapere all'indirizzo enzo@fornasariascensori.it.
salve ing.fornasari volevo sapere da lei qual' e' lo spazio minimo antistante all' ascensore per favorire la ruotazione di un disabile con sedia a ruote?e' se la una cabina di 90cm per 100 cm con porta di 75 cm e' a norma sempre per il disabile?
il dm 236/89, regolamento di attuazione della legge 13/89, prevede nel caso di ascensori installati in edifici preesistenti:
. lo spazio antistante le porte di accesso di dimensioni 140 cm x 140 cm
. la cabina di dimensioni 80cm (larghezza)x 120 cm (profondità).
. la luce della porta deve essere almeno 75 cm.
Attenzione però tutto questo se trattasi di installazione di nuovo ascensore in occasione di ristrutturazione edilizia. Altrimenti ci si deve accontentare dello spazio disponibile/ottenibile, senza infrangere con ciò la legge 13/89.
Mah! A me sembra tutta una forzatura per favorire gli installatori di montacarichi, di questo si tratta, montacarichi. Il fatto che non possa alloggiarsi una carrozzina di un disabile vero, non è un opera meritevole della L.13/89. Mi pare che venga risolto solo il problema di chi ha male alle ginocchia, non di chi è veramente disabile. Nessuna polemica Ing.Fornasari, ma è comunque una considerazione di fatto che andrebbe valutata.
Abito a La Spezia nel palazzo d'epoca di via xx Settembre 165 dove circa 15 anni or sono è stato installato un ascensore con la riduzione della rampa di scale a 83 cm, ma questo riguarda solo la prima rampa, in comune a tutti, poiché l'edificio dopo la prima rampa si biforca in due rampe che ad ogni piano si incontrano, lasciando cosi una rampa integra che può essere usata da tutti i condomini con pieno diritto come parte comune.Un individuo che abita al primo piano ci ha chiamato in causa perchè avrebbe preteso un risarcimento di 35.000.000 a suo tempo dichiarando che il suo appartamento si sarebbe svalutato con l'installazione dell'ascensore. Preciso che l'impianto è stato pagato dai proprietari di 12 appartameti su 22, ma è stato deliberato con la legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ed abbiamo ottenuto tutti i permesssi necessari per la suddetta installazione compreso un quasi super collaudo dell'impianto da l'ente preposto della regione Liguria. All'epoca nell'edificio vivevano alcune persone con gravi problemi di salute,soprattutto di deambulazione, quindi con la costruzione dell'impianto-ascensore hanno avuto un tale beneficio che ancora oggi viene ricordato. A distanza di circa 15 anni, altri individui del palazzo (purtroppo)sono diventati disabili, quindi l'ascensore non ha mai smesso (forse per ironia della sorte) di produrre grandi benefici.Tutto questo per farvi sapere che siamo ancora in ballo e stiamo aspettando la sentenza della cassazione, dopo che nei precedenti giudizi di 1° e 2° grado in appello i giudici hanno dato ragione al reclamante (unico), sentenziando di abbattere l'impianto di ascensone con rinfacimento delle scale come erano in origine,ma senza nessun rimborso perchè tale ristrutturazione avrebbbe per così dire evaso il reclamo. concludo affermando chè i proprietari dell'impianto hanno già sostenuto una spesa di circa cinquantamila euro e poichè si dice che la speranza è sempre l'ultima a morire, chi scrive si domanda da 15 anni se in questo paese esiste ancora qualcosa di giusto,pertanto non mi rimane altro che sperare nella giustizia "DIVINA".
Ing.FORNASARI: perdoni questo mio amaro sfogo, ma ho pensato che questa "telenovela" possa servire a qualcuno per migliorare ancor di più l'informazione in merito alle argomentazioni diffuse sull'installazione di ascensori con taglio delle scale, argomento che lei tratta con vero senso del dovere e che ritengo sia di aiuto a molti interessati. Per concludere la ringrazio per la divulgazione di queste utili informazioni e notizie.
Egregio anonimo di La Spezia, la ringrazio per la sua "telenovela" che conferma quanto la giustizia su questo argomento è molte volte "ingiusta", favorendo la proprietà privata e non i problemi sociali. L'ultima sentenza della cassazione che io conosca ha però affermato che “Il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito della installazione di un ascensore. A prevalere, infatti, è il più generale interesse dei condomini”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 15308/2011 del 12 luglio 2011.
Egregio Ing. Enzo FORNACIARI,sono ancora io, l'anonimo di La Spezia: intanto contraccambio "l'egregio" e poichè ho avuto una risposta superveloce sento il dovere di informarla che appena sarò in possesso della quasi imminente sentenza della Corte di Cassazione in merito alla presunta fine della "telenovela", mi impegno a comunicarle l'esito, qualunque esso sia ( spero di non dover cambiare il termine di "telenovela in " CALVARIO". Tenga presente che la Corte ha tenuto udienza in data 08 febbraio 2011 ,comunicando ai legali di ambo le parti che avrebbe dato sentenza finale. Ritengo che la cosa possa interessare sia lei che i suoi lettori poichè il piccolo riassunto che le ho inviato è solamente una minuscola parte del romanzo, ma mi creda sarebbe sempre interessante conoscerne la trama per intero anche seppur sempre in maniera ridotta.
Tenga ancora presente che ai 15 anni pressapoco di questa "telenovela" ne vanno aggiunti altri 3 che compongono il periodo antecedente l'inizio dei lavori per l'installazione dell'ascensore, che chiamerei: "corpo del reato", periodo nel quale il reclamante si è impegnato con tutte le sue forze per ostacolare il progetto,denunciando la cosa a tutte le autorità ed enti preposti. Ritengo infine che sarebbe utile a molti conoscere il vero concentrato di questo episodio che in tutti questi anni mi ha accompagnato in tante notti insonne, ma che ci fa capire quanto sia meschino l'uomo qualunque sia il suo ruolo.
P.S. Sarebbe interessante poter informare il prossimo in merito all'individuo che si cela nelle vesti del "reclamante".
Abito in un palazzo del 1968 al 5 piano.sullo stesso piano vive una signora anziana e suo figlio affetto da tumore.si vuole mettere l'ascensore di 60cm e riducendo le scale a 84cm.la maggioranza vuole l'ascensore ma 3 condomini si oppongono sia all'ascensore che al taglio delle scale.secondo lei ci sono possibilita' all'istallazione dell'ascensore?grazie
egrgio anonimo del 4 feb ore 22.09,
legga attentamente tutti i commenti di questo Blog e si accorgerà che l'ascensore si può tranquillamente installare.
Stia attento però alle misure di ingombro, perchè in 60 cm di larghezza non è possibile tecnicamente installare un ascensore.
Mi faccia sapere meglio.
Vorrei installare un ascensore per abitazione privata,in una villetta. la casa è al rustico, ma ho una singola forometria a collegamento dei piani di 180x180 cm, in cui mettere ascensore e scala. Per comodità vorrei usare solo l'ascensore (tipo homelift), posso occupare lo spazio di 125x140 con l'ascensore e affianco nei restanti 55 cm mettere una scala in piedi di emergenza da utilizzarsi solo come via di fuga o in caso di guasto dell'ascensore?
Caro Marco,
puoi sicuramente fare quello che hai scritto.
Ti consiglio però di utilizzare un domuslift più piccolo per avere una scala più confortevole. La gamma è molto vasta.
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