martedì 1 maggio 2012

Regolamenti Edilizi Comunali e taglio delle scale


Ritorno sull'argomento del taglio delle scale per installare l'ascensore.

Una delle difficoltà che incontrano i cittadini ed i tecnici nella predisposizione della documentazione inviata all'amministrazione pubblica è la presenza nei REC (Regolamento Edilizi Comunali) di misure e vincoli in contrasto con le leggi nazionali.

Questa interpretazione è suffragata da numerosi pareri favorevoli dei VVF (anche con riduzione delle scale sino a 77 cm) ad installazione di ascensori in vano scala con taglio delle rampe.

È doveroso però evidenziare che ultimamente i Comuni ed i VVF si sono orientati a livello nazionale a considerare una larghezza minima di 80 cm. 

In merito ai regolamenti edilizi comunali (REC) occorre osservare che molti di essi, per quanto attiene la larghezza delle scale, impongono le misure presenti  nel dm 236/89: dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).

Ciò NON è corretto perché come detto queste misure sono imposte SOLO per nuove edificazioni e per ristrutturazioni e NON per manutenzioni straordinarie.


In base a ciò i Comuni italiani, specialmente quelli di grosse città, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando SCIA/DIA riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare gradualmente i Regolamenti edilizi al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche. (vedasi mio articolo allegato apparso sul Sole 24 ore del 1 agosto 2011). Altri, nelle more degli adeguamenti, preferiscono utilizzare gli articoli di Deroga previsti in genere in tutti i REC. 


Si riportano alcuni esempi.

Regolamento Edilizio Comunale - Ancona

TITOLO XVI

Requisiti specifici degli impianti     

Art. 98bis - Opere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenti

1. Installazione di ascensori o piattaforme elevatrici

In caso di opere finalizzate al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente ai collegamenti verticali in edifici esistenti, consistenti nell'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice ,è ammissibile la deroga all'art. 94 del R.E.C. qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti:

a. che non si prevedano opere di ristrutturazione ;

b. che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di sicurezza antincendio D.M.16.05.1987 n.246 e siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore di tale decreto, ( farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio dell'abitabilità)

c. non sia possibile altra soluzione tecnica dimostrata dal progettista se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale.

La deroga è ammessa con i seguenti limiti:

4. la larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del D.M 16.05.1987.n.246 (ACCESSIBILTA' DELLA BARELLA- " La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale").

5. la cabina dovrà avere almeno una dimensione interna netta di 60x80 e una porta con una larghezza minima di cm 60.


       


Il Comune di Genova 

1 In merito ad un chiarimento richiesto sulle barriere architettoniche dalla Consulta, gli assessorati alle politiche della casa e all’accessibilità della città hanno risposto     con un importante parere.

2. La richiesta di chiarimento era relativa al superamento delle barriere architettoniche all’interno di edifici privati, nello specifico in relazione al taglio/larghezza minima delle scale-pianerottoli interni.

3. La Consulta Istruttoria convocata per rispondere al quesito ha risposto come segue:

4. "...è stato esaminato l’argomento relativo alla deroga delle prescrizioni contenute nell’art.39,c.1, del Regolamento Edilizio Comunale relativamente al limite della larghezza delle rampe di scale, fissata in cm 120, nel caso in cui il restringimento delle scale sia dovuto al reperimento di spazi per l’installazione di ascensori in edifici esistenti.

5. In merito la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in applicazione dell’art.25, c. 6, del R.E.C., l’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, costituisca una evidente miglioria dell’edificio esistente e che, pertanto, laddove le caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici non consentano il rispetto di tale limite minimo, siano derogabili le prescrizioni sui limiti di larghezza delle rampe delle scale, a condizione che l’intervento non si configuri quale ristrutturazione edilizia di interi corpi di scale e che sia acquisito il parere favorevole della competente AUSL sotto il profilo igienico-sanitario.

6. Quanto alla misura minima di larghezza delle rampe di scale da conservare a seguito dell’installazione dell’ascensore la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, sia alla luce dei numerosi specifici precedenti riferiti a deroghe assentite dalla AUSL riguardo al previgente Regolamento Edilizio Comunale, sia in considerazione dei limiti di larghezza previsti dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sia tenuto conto delle norme adottate in merito da altri Comuni, il limite minimo di riferimento non possa essere inferiore ad 80cm. Resta comunque fermo l’obbligo di osservare la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio qualora gli edifici oggetto di intervento rientrino in campo di applicazione di tale normativa.

7. Sempre in merito all’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, preso atto della nota del 30.1.2008 pervenuta dalla Consulta Regionale (...), la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in base a quanto previsto dagli artt.1120 e 1136 del codice civile e all’art.78 del DPR 380/2001, non sia necessaria l’unanimitàdell’assemblea condominiale per l’installazione degli ascensori, essendo sufficienti le maggioranze qualificate ivi previste.

8. La Consulta ha stabilito inoltre che, sempre nel caso di installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, sia derogabile ai sensi dell’art.25, comma 6 del R.E.C. anche il limite di larghezza, pari a 150cm, di atri, corridoi e passaggi di uso comune, alle condizioni indicate per la deroga per la larghezza minima delle scale, ritenendo di assumere quale limite minimo di riferimento una misura non inferiore a 100cm.

9. Quanto infine alla necessità che gli interventi edilizi di superamento delle barriere architettoniche all’interno delle zone condominiali debbano essere totali, tali cioè da rimuovere adeguatamente ogni barriera esistente in relazione alle necessità dei cittadini invalidi,questo Comune condivide tale indirizzo, costituente criterio per le verifiche di nostra competenza sui progetti presentati in materia, fatta eccezione per particolari casi di impossibilità oggettiva (adeguatamente motivata e dimostrata dal progettista), di provvedere alla totale eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.(...)"

10. Assessore Politiche della Casa, Bruno Pastorino

11. Assessore Accessibilità della Città, Roberta Morgano


REC GENOVA

Articolo 3

Deroghe

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può rilasciare concessioni o autorizzazioni

in deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio e dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi limitatamente ai casi:

-di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico;

-di opere di eliminazione delle barriere architettoniche;

-di modifiche di destinazione d’uso in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Infatti occorre osservare che molti di essi, per quanto attiene la larghezza delle scale, impongono le misure presenti  nel dm 236/89: dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).

Ciò NON è corretto perché queste misure sono imposte SOLO per nuove edificazioni e per ristrutturazioni e NON per manutenzioni straordinarie.

In base a ciò i Comuni italiani, specialmente quelli di grosse città, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando SCIA/DIA riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare gradualmente i Regolamenti edilizi al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche. (vedasi mio articolo allegato apparso sul Sole 24 ore del 1 agosto 2011). Altri, nelle more degli adeguamenti, preferiscono utilizzare gli articoli di Deroga previsti in genere in tutti i REC.

Si riportano alcuni esempi.
Regolamento Edilizio Comunale - Ancona
TITOLO XVI
Requisiti specifici degli impianti
  
Art. 98bis - Opere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenti
1.      Installazione di ascensori o piattaforme elevatrici
In caso di opere finalizzate al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente ai collegamenti verticali in edifici esistenti, consistenti nell'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice ,è ammissibile la deroga all'art. 94 del R.E.C. qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti:
a.      che non si prevedano opere di ristrutturazione ;
b.      che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di sicurezza antincendio D.M.16.05.1987 n.246 e siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore di tale decreto, ( farà fede la comunicazione di fine lavori o in mancanza la data di rilascio dell'abitabilità)
c.      non sia possibile altra soluzione tecnica dimostrata dal progettista se non quella di procedere alla riduzione della larghezza utile delle scale.
La deroga è ammessa con i seguenti limiti:
4.      la larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del D.M 16.05.1987.n.246 (ACCESSIBILTA' DELLA BARELLA- " La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale").
5.      la cabina dovrà avere almeno una dimensione interna netta di 60x80 e una porta con una larghezza minima di cm 60.
   
COMUNE DI GENOVA
1 In merito ad un chiarimento richiesto sulle barriere architettoniche dalla Consulta, gli assessorati alle politiche della casa e all’accessibilità della città hanno risposto     con un importante parere.
2.      La richiesta di chiarimento era relativa al superamento delle barriere architettoniche all’interno di edifici privati, nello specifico in relazione al taglio/larghezza minima delle scale-pianerottoli interni.
3.      La Consulta Istruttoria convocata per rispondere al quesito ha risposto come segue:
4.      "...è stato esaminato l’argomento relativo alla deroga delle prescrizioni contenute nell’art.39,c.1, del Regolamento Edilizio Comunale relativamente al limite della larghezza delle rampe di scale, fissata in cm 120, nel caso in cui il restringimento delle scale sia dovuto al reperimento di spazi per l’installazione di ascensori in edifici esistenti.
5.      In merito la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in applicazione dell’art.25, c. 6, del R.E.C., l’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, costituisca una evidente miglioria dell’edificio esistente e che, pertanto, laddove le caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici non consentano il rispetto di tale limite minimo, siano derogabili le prescrizioni sui limiti di larghezza delle rampe delle scale, a condizione che l’intervento non si configuri quale ristrutturazione edilizia di interi corpi di scale e che sia acquisito il parere favorevole della competente AUSL sotto il profilo igienico-sanitario.
6.      Quanto alla misura minima di larghezza delle rampe di scale da conservare a seguito dell’installazione dell’ascensore la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, sia alla luce dei numerosi specifici precedenti riferiti a deroghe assentite dalla AUSL riguardo al previgente Regolamento Edilizio Comunale, sia in considerazione dei limiti di larghezza previsti dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sia tenuto conto delle norme adottate in merito da altri Comuni, il limite minimo di riferimento non possa essere inferiore ad 80cm. Resta comunque fermo l’obbligo di osservare la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio qualora gli edifici oggetto di intervento rientrino in campo di applicazione di tale normativa.
7.      Sempre in merito all’installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, preso atto della nota del 30.1.2008 pervenuta dalla Consulta Regionale (...), la Consulta Istruttoria ha ritenuto che, in base a quanto previsto dagli artt.1120 e 1136 del codice civile e all’art.78 del DPR 380/2001, non sia necessaria l’unanimitàdell’assemblea condominiale per l’installazione degli ascensori, essendo sufficienti le maggioranze qualificate ivi previste.
8.      La Consulta ha stabilito inoltre che, sempre nel caso di installazione di ascensori in edifici che ne siano sprovvisti, sia derogabile ai sensi dell’art.25, comma 6 del R.E.C. anche il limite di larghezza, pari a 150cm, di atri, corridoi e passaggi di uso comune, alle condizioni indicate per la deroga per la larghezza minima delle scale, ritenendo di assumere quale limite minimo di riferimento una misura non inferiore a 100cm.
9.      Quanto infine alla necessità che gli interventi edilizi di superamento delle barriere architettoniche all’interno delle zone condominiali debbano essere totali, tali cioè da rimuovere adeguatamente ogni barriera esistente in relazione alle necessità dei cittadini invalidi,questo Comune condivide tale indirizzo, costituente criterio per le verifiche di nostra competenza sui progetti presentati in materia, fatta eccezione per particolari casi di impossibilità oggettiva (adeguatamente motivata e dimostrata dal progettista), di provvedere alla totale eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.(...)"
10.     Assessore Politiche della Casa, Bruno Pastorino
11.     Assessore Accessibilità della Città, Roberta Morgano

REC GENOVA
Articolo 3
Deroghe
Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può rilasciare concessioni o autorizzazioni
in deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio e dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi limitatamente ai casi:
-di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico;
-di opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
-di modifiche di destinazione d’uso in contrasto con gli strumenti urbanistici.