venerdì 12 giugno 2009

Homo oeconomicus VS homo creativus

Creativi ed innovativi si nasce o si diventa?

Nulla è più meraviglioso che avere una idea nuova. Nulla è più meraviglioso che vedere una nuova idea funzionare. Nulla è più utile di un’ idea nuova che serva al nostro scopo” – Edward de Bono (nato nel 1933).
Nella società attuale sembra che l’ essere creativi ed innovativi sia divenuto un “must”. Le persone, e di conseguenza le aziende, che non lo sono rischiano di essere tagliate fuori dallo sviluppo economico.
Effettivamente qualcosa di vero c’è se il Parlamento europeo ha proclamato il 2009 come "Anno europeo della creatività e dell' innovazione".
"Immaginare - creare - innovare”
questo lo slogan dell’Anno europeo della creatività e dell’innovazione che si celebra con numerosi eventi sul territorio nazionale ed europeo durante il 2009.
Ciò conferma quindi che l’attuale economia dell’innovazione rappresenta lo sforzo di combinare l’analisi dell’ homo oeconomicus con quella dell’ homo creativus. “Il primo cerca di ottenere il più possibile da quanto la natura gli concede; l’altro si ribella contro le leggi della natura. La creatività tecnologica, come tutti i tipi di creatività, è un atto di ribellione. Senza di essa, noi tutti vivremmo ancora viti difficili, brevi, faticose, fatte di lavoro ingrato e disagio” – Joel Mokyr (1990).
Confermata quindi l’importanza strategica della creatività che cosa significa essere creativi? E se non lo siamo possiamo diventarlo?
Un guru contemporaneo, Steve Jobs, il fondatore e “creativo” dell’ Apple, ha affermato semplicemente (beato lui!) che:
Essere creativi significa soltanto saper combinare in modo unico le cose che già esistono”.
Tutti sono d’accordo ormai sul fatto che, al di là della creatività innata dei bambini in età scolare propria, con il passare degli anni, la scuola e la famiglia prima, le istituzioni, il conteso sociale, l’azienda poi, riducono considerevolmente l’attitudine creativa degli individui che, salvo poche eccezioni, perdono quasi completamente in età adulta. A dell’incredibile ma si è scoperto che il più basso livello di creatività si misura al termine degli studi universitari, livello che diminuisce ancora per quanti proseguono verso il dottorato.
E in ambito tecnico e professionale?
Problem solving” e “Creative Solution finding” sono alla base del pensiero progettuale che richiedono oltre ad una buona dose di “creatività” anche la condivisione di una pluralità di idee e contributi nonché una notevole preparazione tecnica e scientifica di base.
Si deve infatti parlare, nel pensiero creativo tecnico e professionale, di “innovazione incrementale” e non “assoluta”.
Per “volare alto” occorre una buona…rincorsa!

domenica 7 giugno 2009

Le scale si possono tagliare!






Molti fabbricati costruiti prima della legge 13 del 9 gennaio 1989 sono privi di ascensore come di tutti quei piccoli accorgimenti atti a favorire i disabili. Il legislatore in particolare prevede una precisa distinzione tra gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione e per quelli oggetto di manutenzione straordinaria. L’installazione di un nuovo ascensore in un edificio esistente è classificato come manutenzione straordinaria (vedasi art. 3 del dpr 380/2001: “omissis…. installazione di impianti ascensori o montacarichi all’interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine…omisssis…”.
La legge 13/89 (sulle barriere architettoniche) si riferisce sia alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1) che alle innovazioni da inserire nelle strutture preesistenti. La normativa si presenta con una serie di vincoli, in caso di nuove costruzioni o in caso di ristrutturazioni. E’ importante inquadrare questa differenza, altrimenti la normativa per l’ abbattimento delle barriere architettoniche si presenterebbe invece che nella veste di una facilitazione alla esecuzione delle innovazioni, in quella di una serie di impedimenti o di difficoltà.Si ripete quindi che la installazione di un ascensore in un edifico che ne è privo, si inquadra nella “manutenzione straordinaria” e NON nella “ristrutturazione”. In questi casi infatti la legge 13/89 (da art. 2 ad art. 7), offre tutte le facilitazioni possibili, come abbassamento delle maggioranze condominiali (art. 2), deroga dei Regolamenti edilizi (art. 3), superamento dei vincoli con la Sovrintendenza (art. 4 e 5). La conclusione che si può trarre è che nel caso di installazione di un nuovo ascensore in edifici esistenti, non si applica nemmeno il dm 236/89 che agli art. 1 e 2 restringe inequivocabilmente il campo di applicazione del decreto alla nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni edilizie, così come sopra definite.Quindi nel caso di manutenzione straordinaria non sono applicabili sia le norme relativa alle dimensioni delle scale (almeno 1,20 m), sia quelle relative alle dimensioni minime dell’ascensore e delle porte di piano (art. 4.1.12 e 8.1.12).
Anche le norme sulla sicurezza antincendio (d.m. 246/87) fanno riferimento ai casi di nuova costruzioni o ristrutturazione; infatti (punto 1.1.:”Le presenti norme si applicano agli edifici di nuova costruzione o agli edifici in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali…omissis… si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o al’aumenti di altezza….omissis”).
Ma allora come fare per venire incontro alla esigenze dei disabili?
Quale procedura si deve seguire per poter installare un ascensore in un edifico preesistente quando non esistono alternative se non il taglio delle scale?

Occorre specificare che la riduzione della larghezza delle scale, anche se oggettivamente potrebbe sembrare una riduzione di sicurezza per evacuazioni in caso di emergenza come incendi o terremoti, automaticamente non conduce a creare una situazione di pericolo.
È doveroso però evidenziare che ultimamente i VVF, tranne ovviamente nelle situazioni di particolare esodo, si sono orientati a livello nazionale a considerare una larghezza minima di 80 cm.
In base a ciò i Comuni italiani, oltre a suffragare questa ipotesi non contestando DIA con asseverazioni di tecnici riduzione delle scale sino a 80 cm, tendono a modificare quando possibile i Regolamenti edilizi, al fine del massimo abbattimento possibile delle barriere architettoniche.
Oggi in Italia ormai esistono moltissimi casi di installazione con taglio delle scale autorizzate dagli Uffici tecnici dei Comuni sia sotto forma di DIA che di permesso di costruire.In conclusione si vuole evidenziare che:
a) in relazione alla “fattibilità giuridica” si evidenzia che la legge 13/89 è stata redatta per “favorire” (termine preso dal titolo della legge) la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
b) le maggioranze condominiali sono state ridotte, o portate, secondo recente sentenza di Cassazione, anche ad un solo Condomino
c) che esistono ormai moltissime sentenze positive in Italia relative alla installazione di ascensori in vano scala con parziale taglio delle rampe
d) che l’installazione dell’ascensore non rende inservibile e insicuro l’uso delle scale.
e) che l’ascensore aumenta il valore della proprietà immobiliare.