mercoledì 20 giugno 2007

EN 81-80: aspettando, aspettando ...l'incidente!

Siamo arrivati ad uno stato di impasse!
La situazione è veramente divenuta paradossale, nella quale si assiste ad uno scarica barile tra tutti gli attori.
Provo a chiarire:
. alcuni organismi notificati (Belloli, AL.PI.,Viareggio maggio 2007) dichiarano ufficialmente di aspettare il regolamento direttoriale
. altri organismi notificati (Lentini,UNION, Viareggio maggio 2007) dichiarano ufficialmente che prescrivono adeguamenti EN 81-80
. il restante degli O.N. (la maggior parte,circa il 60%), aspetta il regolamento direttoriale
. le imprese ascensoristiche aspettano che gli O.N. si decidano a prescrivere gli interventi della EN 81-80
. le associazioni di categoria degli ascensoristi (Confartigianato, Conpiai, Cna) invitano le imprese associate ad informare i proprietari e a formulare loro proposte di adeguamento, almeno quelle con priorità “alta”
. i proprietari aspettano il regolamento direttoriale e non accettano la proposte di adeguamento previste dalle imprese .
. l’ARPAL di Savona prescrive gli adeguamenti sugli impianti e l’ANACI (amministratori) si oppone
. il Minitero dello Sviluppo Economico (MSE) “In considerazione della rilevanza della tematica della sicurezza degli utenti di apparecchi di sollevamento procederà al più presto alla regolamentazione del settore, attraverso la predisposizione di un provvedimento di natura regolamentare, che rispetti i principi generali del sistema delle fonti e contestualmente offra garanzie di piena tutela della sicurezza dei cittadini attraverso il miglioramento tecnico degli apparecchi di sollevamento” (sottosegretario on. Gianni, maggio 2007)
. Il magistrato dice, a ragione, che non è necessario che la norma sia cogente, perché le responsabilità in caso di incidente sono chiare: la norma EN 81-80 di “buona tecnica” esiste per cui va applicata da parte delle imprese e da parte dei proprietari, in prima battuta responsabili anche penalmente (insieme agli O.N. dico io).
Ma può lo Stato continuare ad assistere passivamente a questa incertezza, peraltro provocata dalla non chiarezza ed incompletezza del decreto 26 ottobre 2005, che rende di fatto cogente l’applicazione della EN 81-80?
Non solo il MSE non ammette di essere il colpevole di questa situazione ma dichiara che oggi la colpa della mancata applicazione della EN 81-80 è dell’impresa (ing. Correggia, Viareggio maggio 2007) che deve operare nel rispetto di una norma di buona tecnica, e se gli O.N. (che rappresentano lo Stato nell’attività di verifica e controllo!) non sono concordi nel comportamento da tenersi, se ne assumono in proprio le responsabilità.
Ed intanto….. gli incidenti sono dietro l’angolo!
E la prevenzione dove la mettiamo?
Lo Stato deve porre in atto tutte le condizioni per prevenire gli incidenti e non aspettare che si verifichino per evidenziare e ricordare chi sono i responsabili!
Infatti, rendere “cogente” ( in diritto: norme cogenti, quelle che devono essere osservate inderogabilmente), attraverso un dispositivo legislativo, significa imporre che tale norma venga applicata perchè nel caso specifico deve essere salvaguardata a priori la salute e la sicurezza dei cittadini (utenti e lavoratori ).
Non avrebbero infatti senso tutte le leggi che rendono cogenti le nome di sicurezza (vedi legge 46/90 che ha reso cogenti, ad esempio le norme CEI per gli impianti elettrici, testo unico nell’edilizia, legge 626/94 sulla sicurezza sul lavoro, ecc).
Ricordiamo:
Costituzione italiana - Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
”.
Costituzione italiana - Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
”.

Alla prossima puntata

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Saluto l'ing. Fornasari che conosco attraverso la lettura dei suoi libri e mi complimento per l'iniziativa di aprire un blog sul tema ascensori, considerando che il panorama del web "italiano" offre poco altro (un esempio negativo: Forum UNI, uno positivo: forum Liftonweb.it).

Opero nel mondo del "su e giù" in Puglia attraverso una piccola impresa che si occupa di montaggio e assistenza. Qui da noi nessun ente ispettivo fa prescrizioni relative alla 81:80. Qualcuno al limite si limita a consigliare di "eliminare il dislivello di fermata al piano". Ma non c'è da meravigliarsi, anche le prescrizioni "classiche" sono sempre molto soft, sembrano consigli per gli acquisti più che disposizioni cogenti (le funi si tengono sotto osservazione, non si sostituiscono - il combinatore deve essere ripristinato, ma non si ferma l'impianto nè si fissano scadenze per l'intervento, ecc..).
Sento spesso parlare di responsabilità del proprietario, del manutentore, ma gli organismi notificati sono responsabili o no? Come si fa a convincere un cliente che sarebbe opportuno effettuare almeno gli interventi ad alta priorità se sui verbali degli o.n. non se ne trova traccia? Quasi nessuno di questi tempi è disposto ad affrontare delle spese di adeguamento se non obbligato e quando li si consiglia di farlo, non avendo "pezze di appoggio" forti, rischi di venir visto come un profittatore che vuole specularci (senza parlare delle ditte senza scrupoli che pur di acquisire gli impianti fanno da consulenti consigliando sempre l'esatto contrario di ciò che affermi tu...ma questo è un altro discorso).
Insomma, sfogo a parte, concordo con lei, ci vuole chiarezza e la chiarezza deve provenire dall'alto , senza scaricare le responsabilità sulla base.
Lo specchio di come funziona il nostro paese è proprio l'esempio dell' Arpa di Savona: lì si alzano la mattina e decidono di fare prescrizioni relative alla 81-80, non sulla base di una regola acclarata ma sulla base dell'intervento di un giudice ad una fiera di settore, da noi l'Arpa le ignora totalmente.
Ok, dobbiamo sperare (?) che ci scappi il morto per far muovere la situazione. Intendiamoci: rendere obbligatori gli interventi, soprattutto con la tempistica dettata dall'on. Scajola (complimenti ai suoi tecnici consiglieri o dovrei dire alle multinazionali che spingono per la sostituzione integrale degli impianti?) non mi rallegra affatto, al contrario di quanto pensano molti miei clienti, ma perlomeno facciano chiarezza: diteci se è obbligatorio, è facoltativo o non se ne fa niente in modo che tutti gli attori in gioco sappiano come comportarsi senza doversi arrampicare sugli specchi.
Grazie per l'opportunità che offre a tutti con questo spazio. Alla prossima

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

Effettivamente il mio Post voleva proprio mettere in evidenza lo stato di impass attuale. Sto predisponendo comunque un prossimo intervento sul BLOG per suggerire al MSE le possibili rapide soluzioni anche transitorie per non aspettare ..l'incidente!
Un saluto a ...foxtrot!

Anonimo ha detto...

Complimenti per il blog e di come stato spiegato chiaramente l'iter della EN81-80.

Io lavoro presso una nota azienda costruttrice di argani e accessori per ascensori.
devo dire che l'adeguamento alla EN81-80 comincia a prendere piede anche in Italia nonostante la confusione che regna.
Quello che mi sembra assurdo è che le iniziative per spiegare o per smuovere i proprietari ad adeguare gli impianti vengano promosse dagli installatori/manutentori, quando dovrebbero essere le associazioni degli amministratori di condominio
e/o dei proprietari.
Dal momento che non è necessario che la EN81-80 sia cogente per essere esonerati dalla responsabilità di applicare le norme di "buona tecnica", sono appunto i proprietari i diretti coinvolti e non gli installatori o i manutentori e nemmeno gli organismi notificati.
E' dai proprietari che bisognerebbe aspettarsi una richiesta di esame dei propri impianti in conformità alla EN81-80.
Saluti

ingegner Enzo Fornasari ha detto...

In realtà, anche se sono d'accordo con Bertoni, la norma italiana "distribuisce" le responsabilità.Ricordo infatti quanto dice la UNI EN 81-80, che nell’introduzione scrive:
“La presente norma può esser usata come linea guida per:
a) le autorità nazionali, nel determinare un proprio programma di implementazione graduale tramite un processo di filtro in modo praticabile e ragionevole basandosi sul livello di rischio (per esempio estremo, alto, medio, basso) e su considerazioni sociali ed economiche;
b) i proprietari che vogliono adempiere alle proprie responsabilità secondo i regolamenti esistenti (per esempio Direttiva sull’uso delle attrezzature di lavoro recepita con il D. Lgs. 359/1999);
c) le ditte di manutenzione e/o gli organismi di verifica per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti;
d) i proprietari che vogliono aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria se non esiste alcun regolamento nazionale.”
E così non si muove ...nessuno!

Anonimo ha detto...

Infatti ciò che precisa l'Ing. Fornasari circa l'utilizzo della EN 81-80 vale per qualsiasi norma di buona tecnica.
Per un attimo ammettiamo (senza concedere, visto che l'argomento si presta alle più svariate interpretazioni) che il decreto Scajola, che recepirebbe rendendola cogente la EN 81-80, non possa considerarsi pienamente operativo, per cui la EN81-80 rimane "norma di buona tecnica". In caso di installazione di nuovo impianto ascensore non ci sono dubbi, spero,l'installatore deve applicare il dpr 162/99 e le norme armonizzate alla direttiva ascensori o perlomeno dimostrare di aver soddisfatto tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva. In caso di modifica o sostituzione di parti dell'impianto devo attenermi alla UNI 10411 e, in caso di ammodernamento volontario di impianto pre esistente, alla EN 81-80 (e qui si potrebbe discutere sulla perfetta compatibilità tra le due norme, condizione a parer mio non sempre soddisfatta). Ed in caso non fosse previsto a breve alcun ammodernamento, il manutentore come deve comportarsi? Penso che l'unico atteggiamento corretto sia quello di informare il proprietario circa la possibilità di ridurre le condizioni di rischio, illustrare quali strumenti lo stato dell'arte mette a disposizione, quali sono i pro (riduzione infortuni/sinistri, accessibilità disabili, ecc...) e quantificare i contro (costi e tempi di fermo impianto), magari mettendo tutto per iscritto. Più di quello allo stato attuale non si potrebbe fare e penso che così il manutentore abbia adempiuto ai propri doveri. Stà al proprietario fare le sue valutazioni ed assumersi (solo a quel punto) le sue responsabilità.
Per gli O.N. il discorso mi sembra leggermente più complesso, ma finchè non gli si spiegano (come promesso dal decreto Scajola con rimando ad un successivo e mai nato decreto direttoriale) le modalità con cui effetttuare le verifiche in accordo alla EN 81-80, non potranno a parer mio fare altro che "consigliare" senza obbligare. Ma anche qui vedo che ogni ente fa di testa propria magari appellandosi a qualche giudice "illuminato" il cui parere vale quanto.
Per concludere: o si fa chiarezza nei piani alti (ministero) oppure ognuno continuerà a comportarsi secondo interpretazioni personali, spesso indirizzate più a scaricare responsabilità o a sentirsi al sicuro da eventuali cause legali che non a salvaguardare la sicurezza di utenti ed operatori. In ogni caso se la EN 81-80 la consideriamo ancora solo norma di buona tecnica, la sua applicazione segue quella di tutte le norme di buona tecnica sinora emanate (e non solo nel campo ascensoristico).
Un saluto a tutti.

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